Nella legge di conversione del D.L. 50/2017 è stato previsto la graduale diminuzione delle slot (apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), nelle sale giochi. Si tratta di un taglio progressivo del 34% delle slot esistenti e sarà attuato in due anni. La riduzione delle slot prevista dall” art 1 comma 943 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo le previsioni non deve essere inferiore al 30% delle slot in esercizio e dovrà essere attuata dal 31 luglio 2017 e concludersi entro il 31 dicembre 2019 le cui modalità saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ma dovranno riferirsi a quanto stabilito dall articolo 6 bis della Legge 96/2017. La dismissione degli apparecchi da parte dei concessionari avverrà in modo graduale entro il 31 dicembre 2017, dovranno essere meno di 345mila, per poi scendere a 265mila entro il prossimo 30 aprile 2018. Qualora alle date stabilite del comma 1 dell articolo 6 bis della legge il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procederà d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita’ in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita’ degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi.
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Art. 6-bis. – (Riduzione degli apparecchi da divertimento). – 1.La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’attuata, secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini: a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nullaosta di esercizio non puo’ essere superiore a 345.000; b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nullaosta di esercizio non puo’ essere superiore a 265.000. 2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono,entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione d almeno 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino a l numero cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. 3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore aquello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proced d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita’ in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita’ degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati,avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente e’ punita conla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio».