Ordinanza anti centurioni. Ma allora si può?

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Dopo una prima decisione che ha sospeso l’efficacia dell’Ordinanza del Sindaco di Roma n. 122/2016, gli effetti del D.L. 14/2017 cominciano ad essere evidenti sulla giurisprudenza del Tar.

L’ordinanza del Sindaco di Roma n. 109/2017, quasi specularmente identica a quella precedente ha, questa volta, superato un primo esame del Collegio che, alla luce della novella all’art. 54 c. 7 TUEL,  non ne ha sospeso gli effetti.

Si legge, infatti, nella decisione Tar, Lazio, sez. II, 02/08/2017, n. 3855, che non appare di  potersi escludere nell’ordinanza una componente normativa (in quanto detta prescrizioni che, pur se temporanee, hanno carattere astratto, generale ed innovativo destinate a trovare applicazione in un numero di casi non predeterminato né determinabile rivolgendosi alla generalità dei consociati) con la conseguenza che gli effetti dell’ordinanza della Sez. II n. 2012/2017 (che ha sospeso la precedente Ord. n. 122/2016) si estendono al di là delle parti che sono intervenute in quel giudizio, perché l’annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes, per la sua ontologica indivisibilità. Che, pertanto, dovendosi ritenere presente  una situazione di imminente pericolo per il patrimonio culturale, storico, artistico della Città con accessivo pregiudizio della vivibilità urbana, l’ordinanza appare trovare una sua giustificazione anche in quanto sintonica con l’indirizzo giurisprudenziale (il cui puntuale approfondimento può essere riservato al merito del giudizio) secondo cui “ciò che conta…… è l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza” essendo del tutto ininfluente tanto la prevedibilità dell’evento dannoso quanto il fatto che la situazione emergenziale sia insorta in epoca antecedente.

In ultimo, appare interessante richiamare i precedenti giurisprudenziali, fra cui  Cons. St. n. 2144 del 2004, a mente del quale il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti non può essere precluso dall’esistenza di apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni quando la necessità di provvedere sia a tal punto impellente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento; nonché, sul versante giurisprudenziale civile, Cass. Civ. ss.uu. n.490 del 2002, ove si mette in risalto che l’ordinanza contingibile e urgente ex art.38 L. n.142/1990 ( ora artt.50 e 54 T.u. n.267/2000) possa essere emanata anche al fine di attenuare la probabilità di verificarsi di pregiudizi ulteriori al bene pubblico tutelato.

Aspettiamo trepidanti la decisione sul merito.

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