Quesito: inquinamento acustico. – suono delle campane.

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QUESITO

Una domanda riguardo l’inquinamento acustico. Come risolvere il problema delle campane? Ho misurato i decibel dei vari suoni e il livello acustico è inverosimile dai 90 dec per la campane delle ore, ai 300 per le tre campane della messa. Come risolvere e quali sono le normative e sanzioni?  Grazie

RISPOSTA

Il quesito, troppo succinto, non consente una risposta chiara e precisa.

Insomma: c’è stata una lagnanza da parte di qualcuno? Una querela, un esposto, una denuncia per disturbo della quiete? Ci si è presi cura di documentare queste lagnanze? C’è il piano di zonizzazione acustica? Ci sono regolamenti comunali che disciplinano il suono delle campane? Il Sindaco, magari, in mancanza di regolamento, ha fatto qualche ordinanza per garantire il riposo delle persone?

In mancanza di altri dettagli questo quesiti mi sembra uno sfogo agostano. In attesa di dettagli, dato che mi sto occupando di regolamenti comunali, mi piace riportare un fatto storico molto caro a noi che facciamo ricerca giuridica (fatto, peraltro, calzante con il quesito).

Nell’udienza del 19 dicembre 1911, dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma, veniva statuito che: “i comuni hanno facoltà di disciplinare l’uso delle campane della chiesa, prescrivendone l’ora e la durata del suono”. Il caso nasce dal fatto che il Pretore di Mirandola, con sentenza del 16 giugno del medesimo 1911, aveva condannato “quel campanaio del duomo, Cairoli Valentini, e quel prevosto, Roberto Maletti, a cinque giorni di arresto e a 50 lire di ammenda per ciascuno, quali colpevoli di dieci contravvenzioni al regolamento del Comune per disciplinare il suono delle campane, preveduto dagli articoli 1 e 2 di esso, per aver in altrettanti giorni del marzo e dell’aprile precedenti ecceduto nel suono delle campane della chiesa, l’uno come esecutore, l’altro come mandante, il limite di tempo fissato dai detti articoli alla sua durata”. Il Collegio riconosce, nel caso di specie la competenza del Comune ad effettuare tale disciplina, evidenziando che l’articolo 126, comma 6°, della Legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 n°269 (in relazione all’articolo 109, n°10 del ref. 12 febbraio 1911) conferisce al Comune di emanare regolamenti di polizia locale e provvedere “sopra tutti gli oggetti propri dell’amministrazione comunale, espressione comprensiva di tutto quanto all’ordine pubblico attiene… e così puossi affermare che tutto ciò che consiste nel disporre il suono a servizio del culto… che può dirsi la parte positiva o statuente, concerne indubbiamente l’attribuzione ecclesiastica; appartiene invece al potere civile o laico ciò che si potrebbe chiamare, per contrappeso, la parte negativa… nulla è perciò illegittimo di tali disposizioni”. Per quanto possa apparire minuta la questione di fatto, in termini di diritto, la Suprema Corte venne a statuire, mai come prima di allora, il rapporto tra ordinamento civile e diritto al culto, attribuendo al regolamento comunale il potere di contenere, quando ciò desse fastidio alla comunità, le manifestazioni di culto la cui regolazione appartiene all’autorità ecclesiastica. Quindi, una sentenza che viene a definire il limite della potestà comunale di regolamentare, rispetto ai diritti di terzi, come singoli e come collettività organizzate (in questo caso, religiose).

(anteprima del volume: “I Regolamenti ed ordinanze del Comune”, Maggioli editore, in libreria da ottobre 2017.

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