Gli ausiliari del traffico possono sanzionare, ma occorre sempre il decreto di nomina (seconda parte) Tribunale di Catanzaro ottobre 2014.

0
39

Qualche giorno fa abbiamo dato conto, sulle pagine di questo sito, del fatto che La Cassazione Civile, con sentenza 22867/2014,  con riguardo ad una sanzione accertata nel Comune di Aversa, aveva penalizzato detta amministrazione perché si era dubitato, in giudizio, della legittimazione degli ausiliari del traffico, poiché non era stata prodotta la prova della esistenza del decreto di nomina(La “multa” dell’ausiliario è valida solo se l’Amministrazione prova l’esistenza del decreto di nomina..)

La questione non può dirsi pacificata né isolata al caso trattato con sentenza 22867/2014, posto che, in questi giorni, è rimbalzata sul web una diversa pronuncia, di una corte di merito, che ripercorre gli stessi temi.

Il Tribunale di Catanzaro (Sez. II), con sentenza del 17 ottobre 2014, ha dichiarato che: “la domanda di annullamento deve essere accolta, risultando fondato il motivo di opposizione, relativo al difetto, in capo al soggetto verbalizzante, di idonea qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta stradale. Invero, l’art. 17, co. 132 e 133, L. 15 maggio 1997 n. 127, attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante apposito provvedimento del Sindaco, di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali, sia a dipendente delle società di gestione dei parcheggi (limitatamente alle aree oggetto di concessione), sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione della .. il Comune di Catanzaro, sin dal giudizio di primo grado, si è limitato ad affermare che il verbalizzante .. era dipendente dell’azienda municipale dei trasporti con qualifica di ausiliario del traffico, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione che attestasse tale qualifica. Poiché, in sede di opposizione a verbale di violazione del codice della strada, è onere dell’amministrazione resistente dare puntuale prova della legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis, Cass. civ. SS.UU. 30 settembre 2009 n. 20930; Cass. civ. 7 marzo 2007 n. 5277), e poiché, in caso di specifica contestazione al riguardo mossa dall’opponente, la prova della legittimità del provvedimento impugnata passa anche per la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante, la mancanza di prova della qualifica di ausiliario del traffico .. non può che riverberarsi in danno dell’amministrazione, il cui verbale di violazione del codice della strada deve essere annullato”.

L’annullamento di un banale verbale, per incapacità di difendersi, è costato caro al comune di Catanzaro.

Condanna alla spese salatissima e non modulata dalla più recente normativa.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui