Protezione dei dati per finalità di Polizia, Il Ministero dell’Interno dimentica la Polizia Municipale, se ne accorge il Consiglio di Stato… pensate che basti….penso proprio di no…

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il Consiglio di Stato   nell’ adunanza  del 31 agosto 2017 ha espresso parere favorevole  sullo schema di  decreto  emanato a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.  Che prevede le modalità di trattamento dei dati da parte delle forza di polizia di cui al titolo II del D-lgs. 196/2003. L’articolo 54 in particolare,   Disciplina le Modalità di trattamento e flussi di dati e l’articolo 57  prevede che Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del   codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione  15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987.

Lo schema di decreto ha già superato il vaglio del Garante della Privacy ed  è stato licenziato con parere favorevole anche dal Consiglio di Stato con alcune osservazioni tra le quali vale la pena di ricordar ancora una volta la scarsa considerazione o la scarsa attenzione per la Polizia Municipale. Infatti al punto 8.3 del provvedimento il Consiglio di stato fa rilevare che  con riguardo all’articolo 1 dello schema di decreto , anche sulla scorta di quanto precisato nella relazione di  accompagnamento al testo, potrebbe essere opportuno distinguere, attraverso l’adozione di un ulteriore comma, tra l’ambito oggettivo e quello soggettivo di applicazione del regolamento.

Attualmente, il comma 2 richiama il disposto dell’articolo 54, comma 2, del Codice, escludendo dall’applicazione del regolamento i trattamenti effettuati per finalità amministrative (e, quindi, non riconducibili alle finalità di polizia propriamente dette): pertanto, la disposizione si preoccupa esclusivamente di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione del decreto.

Tuttavia, nella relazione ministeriale (e la questione è stata affrontata anche dal Garante) opportunamente si precisa – anche con richiamo a giurisprudenza costituzionale – cosa debba intendersi, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del Codice, per “organi, uffici e comandi di polizia”, sottolineandone la differenza rispetto a quella di “organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici” di cui al precedente articolo 53;  in particolare, si sottolinea che una limitata attività di polizia giudiziaria viene svolta anche da uffici, come quelli di Polizia Municipale, che pacificamente rientrano nella seconda delle nozioni suindicate, e non nella prima.

Pertanto, sembra pacifico che l’applicabilità del  regolamento presuppone la sussistenza sia della condizione oggettiva (finalità di polizia, e non meramente amministrativa, dell’attività svolta) che di quella soggettiva (riconducibilità dei soggetti operanti alle categorie di cui all’articolo 57 del Codice, e non a quelle di cui all’articolo 53).

Si invita, dunque, a valutare l’opportunità dell’inserimento di una ulteriore disposizione la quale chiarisca che il  regolamento non si applica, ancorché l’attività svolta possa essere riconducibile alle finalità di polizia di cui all’articolo 3, agli organi e uffici non riconducibili alle categorie degli “organi, uffici e comandi di polizia” di cui all’articolo 57 del Codice.

parere consiglio di stato accesso agli atti di Polizia.

 

 

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1 commento

  1. Resto ancora più convinto che una mobilitazione della categoria sia necessaria per rimarcare la pari dignità e professionalità della categoria ed, a questo Stato non scelto dai cittadini ma Nominato dai Partiti, occorre dare una risposta choc: Abolizione della Polizia Municipale come proposta di Legge ad Iniziativa Popolare. Siamo in perenne campagna elettorale e un candidato lo si trova per portare avanti tale iniziativa. Lo Stato la smetterebbe di “delegare” le proprie responsabilità scaricandole sui Sindaci e Polizia Municipale… ‘importanza di una persona non si valuta per lo spazio che occupa, ma dal vuoto che lascia quando con c’è.”.Evidentemente siamo ancora come la pulce, non lasciamo tracce!

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