Quesito: la competenza all’adozione delle Ordinanze- Ingiunzioni.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA:

Dovendo provvedere all’emissione delle ordinanza ingiunzioni di pagamento ex art. 18, Legge 689/81, tenuto conto che: l’organizzazione degli uffici comunali riconosce la Polizia Locale come UNITA’ AUTONOMA (e non più settore) alle dirette dipendenze del Sindaco;… ai sensi dell’art. 107, D.Lgs 267/2000, tale compito dovrebbe spettare ai dirigenti; … finalità del Nucleo è quello di non produrre un atto amministrativo irregolare. A chi spetta giuridicamente la competenza a firmare le suddette ordinanze?

RISPOSTA:

Posto che è condiviso che trattasi di competenza tecnica (quindi sicuramente il Sindaco non può essere chiamato a firmare le Ordinanze-Ingiunzioni), sono gli atti organizzativi del Comune (organigramma e -soprattutto- funzionigramma) che stabiliscono il riparto di competenza interna all’Ente, per tutti i procedimenti, tra cui quelli di cui all’art. 18 della L. n°689/1981. Quindi, se non sia stato adottato un atto formale che definisca la competenza, occorre che un organo apicale dell’Ente vengano a colmare questa lacuna. Ciò premesso, è buona norma organizzativa evitare che chi istruisca e scriva le ordinanze-ingiunzione non sia in conflitto d’interessi (Cfr. art. 6 bis L. 241/1990). Da qui, è opportuno, a mio modo di vedere, che la competenza sia assegnata a funzionari (o se previsti: dirigenti) che non abbiano mai preso parte, in alcuna fase, al procedimento.

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