Obbligo del Mepa? Dipende in che regione vivi…

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 Nonostante le alluvionali e quasi “costanti” modifiche al Codice dei Contratti pubblici nonché alle diverse ed avulse modalità di razionalizzazione della spesa pubblica, anche la Corte dei Conti, con i suoi pareri, diversi regione per regione, contribuisce a rendere ancor più incerta ed insicura l’attività istruttoria di spesa pubblica delle singole stazioni appaltanti.

Con l’ultima e recente Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. di Controllo per la Liguria – n°64 del 10 novembre 2014, l’organo di controllo ritiene che “…omissis,  i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA con il limite imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto massimo dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico

Con quest’ultimo parere, si è giunti a quota 6 sulla specifica questione del mercato elettronico, sancendo un sarcastico pareggio sul dilemma concreto ed attuale delle stazioni appaltanti: MEPA SI O MEPA NO?

 

Se si considerano i pareri n°169/2012 e n° 17/2013 Corte dei Conti – Marche, n°112/2013 Corte dei Conti – Lombardia, n° 211/2013 e n° 211/2013 Corte dei Conti – Piemonte, questi ritengono che “sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia quello della pubblica amministrazione che quello delle centrali di committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e della possibilità, da parte delle imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati”. La sezione piemontese inoltre, ha specificato che tale obbligo venga meno nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente locale richiedente.

Di contro a CdC Marche, CdC Lomabrdia e CdC Piemonte, si sono espresse la CdC Toscana con il parere n° 151/2013 e la CdC Emilia Romagna con il parere n° 286/2013 in quanto “…specificano che i principi generali di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa consentono di mitigare l’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici ogni qualvolta il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica insita nelle varie norme”

La partita è aperta e in attesa che qualche altra CdC di altra regione esprima un nuovo parere in merito, si consiglia comunque di eseguire la preventiva escussione sul mercato elettronico per verificare la presenza di metaprodotti ed implementare un primo sondaggio esplorativo dei prezzi. Fatto questo, avremo le idee più chiare su come operare ex-post.

Dr. Luca Leccisotti

P.A.sSiamo

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