Sospensione somministrazione … violazione disciplina alcolici… errore procedurale.

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Arriva a sentenza, nel settembre 2017 (TAR Lazio, Sezione Prima Ter, n°9891 depositata il 25/09/2017), la decisione circa una questione del 2008, verificatasi a Roma in un noto locale dove si svolgeva somministrazione di alcolici -mista a trattenimento- in violazione delle prescrizioni dell’articolo 6 del D.L. 117/2007; violazione per la quale il prefetto di Roma aveva adottato la sospensione della licenza per sette giorni.

Tra le altre doglianze, al TAR viene richiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma.

In ordine a tale richiesta, i giudici, liquidano la faccenda con le seguenti parole: “Va premesso che, con il decreto-legge n. 117 del 2007, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del codice della strada, al fine di «incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». L’art. 6 del decreto stabilisce (comma 2) una serie di prescrizioni a carico dei titolari e dei gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Gli interessati, infatti, sono tenuti non soltanto ad «interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte», ma anche ad «assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico», nonché ad «esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo». L’inosservanza di ognuna di tali prescrizioni comporta «la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente» (comma 3). Tale disciplina è stata in più occasioni ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato, da un lato, l’assenza di profili di irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con la normativa in esame, che “risponde all’obiettivo, non irragionevole, di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni nelle quali gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall’ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino” (sentenza n. 152/2010). Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto insussistente anche la violazione dell’art. 41 Cost., negando che sia «configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale», purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima «non appaia arbitraria e che, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue» (sentenze n. 152/2010 e n. 167 del 2009). La norma in esame, che, come le altre contenute nel decreto-legge n. 117 del 2007, persegue la finalità tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, cioè quella, «connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni), risponde quindi a esigenze di sicurezza delle strade (e quindi alla sicurezza degli utenti: art. 41, secondo comma, della Costituzione), per la «protezione di valori primari attinenti alla persona», il cui rispetto «è il limite insuperabile di ogni attività economica» (Corte Cost., sentenza n. 152/2010)”.

Nel merito, poi, il provvedimento del Prefetto è viziato ed illegittimo, ma per colpa della Polizia Municipale, per i seguenti motivi: “Il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 117/2007, conv. in l. 160/2007, e degli artt. 200 e 201 del d.lgs. 285/92 e 14 della l. 689/81, non avendo la Polizia Municipale, in occasione del sopralluogo effettuato il 18.5.2008, redatto né consegnato alcun verbale di contestazione. La circostanza risulta pacificamente dagli atti di causa. Peraltro tale verbale non è nemmeno stato inviato successivamente al gestore del locale, in quanto gli agenti accertatori si sono limitati ad inviare successivamente alla Prefettura, in data 29 maggio 2008, una relazione in ordine al sopralluogo effettuato. Tale circostanza integra una omissione procedimentale che inficia la legittimità del provvedimento di contenuto sanzionatorio in questa sede impugnato. La mancanza di un verbale dal quale risulti, infatti, quanto riscontrato dagli agenti al momento del sopralluogo, non consente di ritenere accertato il presupposto per l’emissione dell’ordine di chiusura, ovvero la somministrazione in quel momento di bevande alcoliche. Tale carenza, inoltre, ha impedito alla parte interessata di poter contraddire con riferimento alle circostanze poste alla base del provvedimento sanzionatorio”.

In senso assoluto, ma perché –quando si fanno i controlli amministrativi- si rinuncia al redigere i verbali di accesso previsti dall’art 16 TULPS e di ispezione di cui all’art. 13 della L.689/1981?

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