Minori che giocano a videopoker; sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.

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L’art. 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella l. n. 111 del 15 luglio 2011, dopo avere previsto al precedente comma che: “E’ vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”, dispone, per quanto d’interesse, che: “Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria (..) la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale (…) da dieci fino a trenta giorni (…)”. Secondo la sentenza del TAR Sicilia (Palermo) n°2749, del 28 novembre 2017, trattasi dell’esercizio di un potere sanzionatorio vincolato all’accertamento dell’infrazione in relazione al quale non si riscontra l’esercizio di quella discrezionalità che potrebbe radicare la giurisdizione amministrativa. La posizione della ricorrente non è, pertanto, d’interesse legittimo, ma di diritto soggettivo in quanto contesta la sottoposizione alla sanzione, puramente afflittiva, della chiusura del proprio esercizio commerciale in un caso e con modi asseritamente non stabiliti dalla legge. Ne deriva, che, in applicazione dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione ordinaria e non quella amministrativa.

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