Ancora sulla maggiorazione (interesse) semestrale delle sanzioni amministrative.

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La maggiorazione ex art. 27, VI, L. 24 novembre 1981, n. 689 colpisce il colpevole ritardo ultrasemestrale nell’adempimento della sanzione principale. Detta maggiorazione non è frutto di un mero automatismo giuridico connesso all’inutile trascorrere del tempo, ma ha quali presupposti ulteriori, rispetto al ritardo, l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento. In tal modo, la maggiorazione de qua ha una sua specifica natura afflittiva (e non corrispettiva), onde si determina solo ove sussistano: (I) il requisito oggettivo, ossia il ritardo nel pagamento della sanzione; (II) il requisito soggettivo, rappresentato dalla imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell’agente (Cons. Stato Sez. VI, 23/11/2017, n. 5461)

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