Quesito: Vendita prodotti commerciali in distributore di carburanti.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Personale di questo Comando ha eseguito accertamenti presso un distributore di carburanti riscontrando che il titolare vendeva prodotti anche al di fuori della tabella speciale prevista per tale attività di cui all’allegato 9 D. M. 378 /1988, modificato dal D.M. 561/1996.

In particolare il titolare del distributore vendeva legna da ardere stufe e biciclette. Ora tenendo conto che la L. R. della Lombardia 6/2010 prevede all’art 87 Ter la possibilità per i distributori di effettuare attività commerciale accessoria però nei limiti previsti dal D. L. 98/2011, chiedo se tale situazione sia sanzionabile o meno. 

Ovvero trattasi di apertura di esercizio di vicinato abusivo visto che manca la scia oppure di vendita fuori tabella? 

Grazie; Comando P. L. del Comune di  (PV)

 Risposta

Il D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 28, comma 10, stabilisce che i titolari della licenza di impianto di distribuzione di carburanti possono esercitare anche le attività individuate al comma 8, lett. a), b) e c) dello stesso articolo 28, relative a:–       somministrazione al pubblico di alimenti e bevande purchè il titolare sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/2010; –       punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;–       vendita di pastigliaggi. La Legge Regionale della Lombardia 6/2010, all’art. 87 ter, ha sostanzialmente confermato, per i titolari di distributori di carburante, la possibilità di vendere gli stessi prodotti sopra indicati.V’è, infine, da ricordare che il D.M. 561/96, riportante modificazioni al D. M. 375/88, all’allegato 1 ha elencato una serie di prodotti che possono essere commercializzati dai titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti nelle stesse aree.In tale allegato non sono ricompresi i prodotti indicati nel quesito (legna da ardere stufe e biciclette).Tanto premesso, si ritiene che il titolare dell’impianto dovrà essere sanzionato per aver avviato attività di commercio al dettaglio in area privata in assenza del titolo abilitativo richiesto per l’apertura dell’esercizio di vicinato di vendita dei citati prodotti del settore non alimentare.

N. B. visto il DL 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012,  , ed effettivamente l’articolo 17, comma 4 ha modificato l’articolo 28, comma 8, stabilendo, alla lettera c) che agli impianti di distribuzione carburanti è consentita “la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita “.
Pertanto, il titolare del citato impianto poteva esercitare vendita di legna da ardere, stufe e biciclette. rettifica,  pubblicata successivamente. 

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