Quesito : Commercio area pubblica itinerante – Vendita in un’area privata.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

domanda: Egregio Comandante Michele Pezzullo, il sottoscritto Luogotenente della Polizia Municipale G. P., del Comune di …..(CE), chiede di dissipare ogni dubbio in merito al quesito che Le pone, ringraziando anticipatamente.

Un commerciante con Autorizzazione al commercio itinerante, settore alimentare, si è posteggiato in uno spazio antistante la stazione ferroviaria, con un veicolo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che lo spazio che occupa il commerciante itinerante è di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Altresì, il primo Bar utile si trova ad una distanza di 3-4 chilometri, in quanto la stazione è ubicata fuori dal centro abitato. Dal punto di vista tecnico del rilascio dell’Autorizzazione o SCIA alimentare, il commerciante possiede tutti i requisiti per poter effettuare la vendita. Così, dopo molte proteste di altri commercianti ambulanti, la Polizia Municipale si è portata sul posto ed ha contravvenzionato il predetto.

Ora si chiede alla S.V. di sapere:

Può un commerciante itinerante/ambulante esercitare la vendita di alimenti e bevande, in uno spazio privato, ma aperto al pubblico ?

Può un commerciante itinerante/ambulante esercitare la vendita di alimenti e bevande, in uno spazio privato, aperto al pubblico per un lungo periodo di tempo nell’arco della giornata e se non può farlo ai sensi di quale legge ?

Si precisa ancora che il commerciante ambulante/itinerante è stato autorizzato dalle FF. SS ad occupare lo spazio antistante la stazione ferroviaria per fornire quel ristoro all’utenza;

Può il commerciante itinerante/ambulante stare fermo per un periodo di tempo limitato per

effettuare la vendita, per poi allontanarsi da quella zona e ritornare in coincidenza con le

partenze o arrivi dei treni, mediamente ogni ora e mezza/due ore ?

Quali ulteriori adempimenti, eventualmente, doveva fare il commerciante per stare in regola ?

La ringrazio di quanta professionalità e passione infonde in questo lavoro.

Fraternamente Lgt. G. P.

Polizia Municipale di ……….(CE)

 

Risposta

Evidenziamo, in primo luogo, che il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi, con autorizzazione tipo A, oppure in forma itinerante, con autorizzazione tipo B; pertanto la vendita su arre pubbliche con quest’ultima autorizzazione, tipo B, deve essere effettuata in forma itinerante con sosta del tutto occasionale su suolo pubblico o privato, aperto all’uso pubblico, solo se giustificata dalla vendita dei propri prodotti e per il tempo strettamente necessario alla relativa transazione.

Per conseguenza, la permanenza di un operatore con autorizzazione tipo B su un’area pubblica o privata aperta all’uso pubblico oltre il tempo necessario per la vendita, configura esercizio di attività di tipo A, facendo così diventare l’area un posteggio non autorizzato e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 ovvero le sanzioni stabilite dalla corrispondente normativa regionale; nel nostro caso la legge regionale Campania n. 1/2014, art. 57.

Tanto premesso, entriamo nel dettaglio del quesito.

In primo luogo deve essere accertato che l’operatore sia in possesso della seguente documentazione per l’esercizio dell’attività in esame:

  1. a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art. 33 della predetta legge regionale Campania 1/2014;
  2. b) abilitazione alla somministrazione annotata sul titolo autorizzativo di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 31, comma 7, della predetta normativa regionale;
  3. c) permesso ad esercitare l’attività di commercio sull’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato (che già ci sarebbe, come riferito nel quesito);
  4. d) autorizzazione sanitaria per il veicolo adibito ad attività di somministrazione, nonché la destinazione d’uso del veicolo stesso e la revisione;

Passiamo, quindi, a fornire le risposte seguendo l’ordine delle domande.

  1. L’operatore, provvisto delle predette autorizzazioni, può esercitare la vendita con somministrazione di alimenti e bevande nell’area privata di proprietà delle FF. SS., ma aperta all’uso pubblico;
  2. Atteso che l’operatore è autorizzato solo per esercitare l’attività in forma itinerante, non potrà sostare nella stessa area per un periodo di tempo indeterminato, ma solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare la richiesta dei consumatori.
  3. Se continuasse a sostare per lunghi periodi di tempo anche senza esercitare la vendita, l’area di sosta diverrebbe un posteggio non autorizzato, come abbiamo evidenziato nella premessa. Poiché l’operatore non è abilitato a tale tipologia di vendita, l’agente accertatore deve procedere a verbalizzarlo per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale Campania n. 1/2014, art. 57, comma 12, con sequestro cautelare, finalizzato alla confisca, delle merci e delle attrezzature.

Si sottolinea che l’automezzo, ancorchè attrezzato, non può essere sequestrato   perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare.

In tal senso si è espresso anche il Mise con la risoluzione n. 174133 del 28.9.2015.

  1. L’itinerante potrà, comunque, fermarsi ed effettuare la vendita/somministrazione dei propri prodotti a richiesta dei consumatori ed allontanarsi una volta conclusa la vendita, continuando il proprio giro. Naturalmente potrà far ritorno sul posto in momenti diversi, salvo che il Comune con proprio regolamento non abbia disposto diversamente.
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