Quesito: Tabella giochi vietati

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

 

 

 

Domanda: Premesso che Il Presidente di un circolo privato ha presentato al SUAP una scia per l’effettuazione di giochi leciti e gestione di apparecchi e congegni automatici.

Lo stesso “presidente” il giorno dopo si presenta all’Ufficio Amministrativo con una tabella dei giochi proibiti, che per sua stessa ammissione ha scaricato da internet e chiede che il Sindaco (nel nostro caso il Commissario Prefettizio) gliela vidimi.

Sostiene il commercialista del presidente del circolo che la tabella va scaricata autonomamente da internet ed il Comune è tenuto a firmarla.

Riteniamo, invece, che la tabella dei giochi proibiti viene rilasciata dal Questore , solo previo opportune verifiche e accertamenti sul titolare del circolo e sui locali dello stesso circolo ecc. ecc.

Solo dopo tale rilascio da parte della Questura, la tabella può essere presentata in comune per la vidimazione.  VERO????

Grazie anticipate Agente S. G. , Comune di …… (CE)

 Risposta: L’art. 110, comma 1, dispone che nelle sale da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati per il gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo ben visibile una tabella dei giochi vietati (e non proibiti, questi giochi si fanno da un’altra parte !!!), predisposta ed approvata dal Questore e vidimata (firmata) dall’autorità competente al rilascio della licenza.

Qualora nei locali ove si pratica il gioco o vi sono installati apparecchi da gioco non viene esposta, in modo ben visibile, la predetta tabella il titolare o presidente del circolo è soggetto alla denunzia all’A. G. per violazione dell’art. 17 Tulps, come stabilito dall’art. 195 del Regolamento esecuzione Tulps.

Per completezza, aggiungiamo inoltre che lo stesso titolare di sala da gioco, con giochi leciti, qualora consente che si effettuino giochi non d’azzardo ma comunque vietati dalla predetta tabella, sarà soggetto a denuncia ai sensi dell’art. 723, comma 1, C. P., punito con l’ammenda da euro 51 a euro 103.

Ciò detto, rispondiamo al quesito precisando che:

  • la tabella non deve essere scaricata da internet ma, predisposta dal Questore, viene rilasciata dal Responsabile/Dirigente del Suap, completa della firma dello stesso responsabile dell’ufficio. Qualora il Suap non ha la disponibilità di tale tabella, dovrà richiederla alla Questura competente.
  • il rilascio della tabella è indipendente da ogni tipo di accertamento sulla moralità del soggetto titolare della sala giochi o presidente del circolo, ovvero sui requisiti oggettivi del locale.

I controlli e gli accertamenti dovranno essere effettuati dal Suap al momento della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività, ovvero sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella Scia presentata.

Solo dopo l’esito positivo degli accertamenti effettuati ed il rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere rilasciata la tabella in argomento.

In caso di Scia, atteso che questa ha efficacia immediata e l’attività può essere immediatamente avviata, si rilascerà subito la tabella; successivamente, qualora dagli riscontri effettuati verranno accertati elementi si avrà un esito negativo, si procederà a ritirare la tabella precedentemente consegnata oltre a disporre la cessazione dell’attività.  

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