Il proprietario del mezzo deve pagare la contravvenzione anche se la circolazione è avvenuta senza il suo consenso.

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E’ esente da colpe il conducente in stato di ebbrezza, che tampona un’altra autovettura, quando lo stato psico-fisico determinato dall’ubriachezza non influenza causalmente il sinistro stradale, o quando l’incidente è causato per colpa esclusiva dell’altro automobilista che non rispetta l’obbligo di dare precedenza ai veicoli che circolano nel momento in cui si immette in un strada. E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22238, depositata il 20 ottobre 2014.

IL CASO. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, proposta per sentir condannare solidamente un uomo e una società al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsogli , allorquando, immessosi nella circolazione stradale alla guida del proprio autocarro, veniva tamponato dall’autovettura di proprietà dell’uomo dal medesimo condotta in stato di ebbrezza e ad elevata velocità. Già il giudice di primo grado aveva ritenuto che la colpa esclusiva dell’incidente era da attribuire al conducente dell’autocarro che uscendo da un parcheggio privato si era immesso sulla strada senza dare la precedenza ai veicoli transitanti su detta strada”, che l’elevata velocità tenuta dalla vettura condotta dall’uomo non era stata provata , e che lo stato di ubriachezza non aveva contribuito al verificarsi del sinistro. Avverso la decisione, il conducente dell’autocarro, proponeva ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 186 cod. strada e 688 cod. pen., omesso ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., nonché difetto di motivazione “sul punto”.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE Il ricorso è stato rigettato in quanto gli Ermellini hanno già avuto modo di sentenziare che “la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente”. (Cass., 14 marzo 2013, n. 6548). Ergo la richiamata presunzione costituente base della norma sanzionatoria ed incriminatrice dello stato di ebbrezza, non legittima “il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell’indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività” (cosi la citata Cass. n. 6548 del 2013). L’apprezzamento rimesso al giudice di merito in siffatto contesto è di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La Corte territoriale si è attenuta al richiamato principio non avendo negato la valenza penalistica dello stato di ebbrezza dell’uomo, ma ha principalmente contestualizzato la condotta tenuta dal medesimo in quel determinato stato, rilevando, con motivazione di stretto merito e priva di vizi logici, che le condizioni pisco-fisiche determinate dall’ubriachezza non avevano affatto influito causalmente sulla determinazione dell’incidente, in quanto, a fronte di una manovra improvvisa ed imprevedibile di immissione dell’autocarro da un parcheggio privato su una strada ad intensa percorrenza, l’uomo era stato in grado di percepire il pericolo e attuare repentinamente una frenata del proprio automezzo, seppur inutilmente. 

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