Handbike. circolazione sulle strade. Classificazione come velocipide.

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Il ministero dell’interno con circolare del 22 dicembre 2017 ha risposto ad una segnalazione circa il divieto d’utilizzo delle “HANDBIKE”. L’ handbike è un mezzo di locomozione che permette a qualunque persona, disabile o normodotato, di muoversi nell’ambiente sfruttando la propulsione fornita dalle proprie braccia. Nasce come strumento adatto a spostarsi in sicurezza ed in autonomia, diventando poi, grazie ad una sua importante diffusione negli ultimi anni, uno degli sport per disabili più conosciuti e seguiti anche dai mass media.

Il Ministero dell Interno, dopo aver acquisito il parere anche  del Ministero delle Infrastrutture ritiene che la circolazione delle “handbike” è assimilabile alla circolazione dei velocipidi, in quanto   spinte a propulsione muscolare e non debbano  rientrare  nella  fattispecie  delle macchine per uso d’invalidi. di cui alla lettera b) comma 1 art. 46 C.d. S.l

la precisazione  si è resa necessaria dopo che  che organi di polizia stradale aveva contestato il divieto di circolare su strada ad alcuni iscritti a società ciclistiche del settore paraolimpico. ritenendo che la circolazione delle handbike dovesse essere assimilata alla circolazione dei mezzi a servizi degli invalidi  e non ai velocipedi   con le caratteristiche h  di massa previsti dall’articolo 50 C.d.S. secondo il ministero a nulla rilevo che la propulsione avvenga con la forza muscolare delle braccia e non delle gambe.

.Art. 46. 1.Nozione di veicolo.

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.(1)

Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 50. Velocipedi.

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

 2. velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

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