Le sanzioni per sacchetti per imbustare frutta e verdura non conformi alla legge n. 123 del 2017

0
347

 

 

 

 

La novità legislativa ad alto impatto mediatico, con l’inizio del nuovo anno, è stata certamente quella che obbliga gli esercizi commerciali ad utilizzare sacchetti biodegradabili da impiegare per i prodotti serviti al banco, come: “ortofrutta, carne, pesce e gastronomia”, e tracciandone nello scontrino la relativa vendita.

La normativa in questione è la legge n. 123 del 2017, che ha convertito il decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 e con essa si definiscono le nuove norme sui sacchetti di plastica leggeri, secondo una serie precisa di requisiti.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di porre fine all’utilizzo illegale dei sacchetti denominati “a uso interno”, lo stesso utilizzato dai commercianti per eludere la legge sugli shopper già in vigore dall’anno 2012.

Quest’ultima è il D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 (convertito con L. 28/2012) che trova esplicitato il suo enunciato normativo nel Decreto ministeriale 18 marzo 2013, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

I contenuti di questo decreto, in sintesi, disciplinano la commercializzazione dei sacchetti destinati all’uso alimentare per l’asporto delle merci, prevedendo la suddivisione nelle seguenti categorie che dovrà essere obbligatoriamente riportata sui sacchetti:

  • sacchi monouso, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma europea UNI EN 13432:2002;
  • sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a), dotati di maniglia esterna, con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% (“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare”);
  • sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla UNI EN 13432:2002, dotati di maniglia interna, con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% (“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare”).

Con la Legge in argomento il legislatore ha confermato il contenuto della legge 28/2012 ed ha stabilito che a far data dal 1 gennaio 2018 gli shopper utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a scopo di igiene o imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, anche con spessore della singola parete inferiore a 15 micron, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

Stabilendo inoltre, che le nuove buste, non potranno essere distribuite gratuitamente, e che il prezzo di vendita avrà l’uguale tracciabilità nello scontrino insieme agli altri prodotti di vendita e i sacchetti per asporto merci.

La regolarità dei sacchetti dovrà essere certificata da organismi regolarmente accreditati.

Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente (art. 2 D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 – Legge di conversione n.28/2012 – Art. 2 e 3 Decreto 18 marzo 2013) con sanzione amministrativa da € 2.500 a € 25.000, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’ asporto oppure un valore della merce.

L’autorità amministrativa competente è la camera di commercio della Provincia a cui vanno anche i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Per ovvi motivi di sintesi non possiamo in questa sede affrontare nello specifico l’intera normativa relativa agli “shopper”, pur tuttavia si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o indicazione che dovessero risultare necessari od opportuni in subiecta materia.

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui