Le novità del decreto- Legge “ Sblocca Italia” in materia Edilizia. l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un opera abusiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20.000 euro

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La Legge n. 164 dell’11.11.2014 che converte con modifica il Decreto Sblocca Italia D.L. n. 133 del 12.09.2014, è  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 11.11 2014 . Modifiche al   DPR 380/01 Analisi nel dettaglio delle principali novità;

Il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e  la ripresa delle attività produttive”  ovvero  decreto Sblocca Italia, è  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014. È  stato convertito con modifiche  in Legge n. 164 del 11.11.2014 e pubblicato sulla G.U. S.O. n. 261 dell’11.11.2014 in vigore dal 13 settembre 2014. Diverse sono le modifiche  che l’art. 17 apporta al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tra cui la Manutenzione ordinaria  a cui sono ricondotti gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW;  la Manutenzione straordinaria che  ricomprende anche il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con opere e con aumento del carico urbanistico, purché non si modifichi la volumetria complessiva degli edifici e permanga l’originaria destinazione d’uso. La Conservazione dei Manufatti  gli  interventi di conservazione che consentono tramite lo strumento urbanistico, di individuare edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione urbanistico-edilizia, per favorirne nel pubblico interesse, la riqualificazione attraverso forme compensative. Nelle more dell’attuazione del Piano il proprietario può fare solo interventi conservativi, ed esclusa la demolizione o ricostruzione tranne che non sia giustificata da improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Il Regolamento Edilizio Unico  sarà adottato con un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, regioni e le autonomie locali ed indicherà i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al risparmio energetico. Dovrà essere poi adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati dall’accordo. E  consentito inoltre  con C.I.L.A. (Comunicazione di inizio lavori Asseverato da un tecnico abilitato), una manutenzione straordinaria che comporti il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari purché  non riguardi parti strutturali. Se l’intervento di aumento o riduzione delle unità immobiliari interessa le strutture è dunque soggetto a  SCIA.
In prosieguo le modifiche interne ai fabbricati produttivi non possono riguardare le parti strutturali.
La Comunicazione di inizio lavori  asseverata è corredata dall’asseverazione e dall’elaborato di progetto che era stato cancellato dal DL e reintrodotto con la Legge di conversione. Il comma riformulato amplia i contenuti dell’asseverazione, a firma del tecnico abilitato, che deve attestare che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed al regolamento edilizio vigente, che non interessano le parti strutturali e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico. La Comunicazione integrata dalla comunicazione di fine lavori è valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale ed è tempestivamente inoltrata dal Comune ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Spetta alle Regioni disciplinare le modalità per l’effettuazione dei controlli sulle CILA. Le sanzioni si applicano  solo per la mancata presentazione della CIL o della CILA e sale da 258 euro a 1000 euro; è ridotta di due terzi se depositata spontaneamente in corso di esecuzione.  Si può  rilasciareil Permesso di Costruire in Deroga  agli strumenti urbanistici per interventi di ristrutturazione edilizia  in aree industriali dimesse, dunque in fase di conversione viene eliminata la possibilità di deroga anche per gli interventi di ristrutturazione urbanistica. La deroga può riguardare anche le destinazioni d’uso. Spetta al Consiglio Comunale attestare l’interesse pubblico alla deroga, su richiesta del privato. Il mutamento di destinazione d’uso non può comportare aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione. Per gli insediamenti commerciali è fatto salvo quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del DL 201/2011 con. Dalla L. 214/2011. Ulteriore novità circa il Pdc è che è  dovuta la proroga dei termini di inizio e fine dei lavori qualora gli stessi non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.  Le varianti non essenziali al permesso di costruire sono realizzate con SCIA da presentarsi a fine lavori, fermo l’obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni od atti di assenso prescritti dalle normative di settore e l’obbligo di realizzare i lavori nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico. Il  mutamento di destinazione d’uso rilevante, è rappresentato da  ogni forma di utilizzo dell’immobile o di singola unità immobiliare diversa da quella originaria,  con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque seguenti: residenziale, turistico-ricettiva; produttiva e direzionale;  commerciale; rurale.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di unità immobiliari è quella prevalente in termini di superficie utile. Il cambio dell’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso; Le Regioni entro il 10.02.2015 adeguano la propria legislazione ai principi della disposizione statale, in mancanza decorso il termine si applica la norma statale.  L’espressione SCIA sostituisce la DIA ovunque ricorra nel DPR 380/01. Inoltre sono introdotte sanzioni pecuniarie amministrative da E 2.000 a 20.000 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione per interventi in assenza di Pdc in totale difformità, o con variazioni essenziali. I Comuni destinano i proventi al ripristino di opere abusive e all’acquisizione e attrezzature di aree verde pubblico. La mancata applicazione delle sanzioni costituisce responsabilità disciplinare e amministrativo contabile. Le Regioni possono aumentare l’importo e prevedere reiterazioni se permane l’inottemperanza. Responsabilità disciplinare e amministrativo contabile per i funzionari che ritardano od omettono il provvedimento sanzionatorio.  In deroga all’autorizzazione paesaggistica, si conferma la sua esclusione, per l’istallazione e modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 m e superfici delle medesime antenne non sup. a 0,5 mq.  L’autorizzazione paesaggistica poi, decorsi 60 gg dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, senza che questa si esprima, l’Aministrazione competente provvede comunque sulla domanda.

Giulio Pipelnino

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