Le ordinanze per lo smontaggio delle gru.

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Il Comune di Chieri, con il provvedimento dirigenziale del 16 marzo 2017, aveva ordinato “lo smontaggio e la rimozione” di una gru, entro il termine di novanta giorni; l’ordinanza era motivata con riferimento alla circostanza che la gru, installata in occasione dell’esecuzione dei lavori, non veniva più utilizzata da molto tempo e che, pertanto, non era giustificato il mantenimento dell’impianto di cantiere. Nella premessa dell’ordinanza, viene richiamato l’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché, in termini generici, il titolo IV del d.P.R. n. 380 del 2001.

I destinatari di tale ordinanza hanno impugnato la stessa innanzi al TAR del Piemonte, che ha deciso il caso con sentenza n°1027/2017.

Il ricorso appare ai giudici piemontesi fondato in quanto la gru, secondo quanto affermato in ricorso, è ininterrottamente presente in loco da almeno dieci anni e non risulta che la società titolare del cantiere ne abbia trascurato la manutenzione, o che il Comune non ne abbia accertato la pericolosità;

L’annullamento, quindi, consegue, all’assoluta carenza di motivazione, in relazione ai presupposti richiesti per l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non essendovi alcun indizio concreto della pericolosità della gru per l’incolumità pubblica e per la sicurezza degli abitanti del quartiere.

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