Legittima la chiusura degli esercizi di somministrazione per carenza di servizi igienici.

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Legittima la chiusura degli esercizi di somministrazione per carenza di servizi igienici.

Il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e di preparazione e somministrazione di pasti completi (ristorante/trattoria), ha impugnato i provvedimenti con cui l’ASL di Como, ha disposto la chiusura immediata della sola porzione di attività di ristorazione in considerazione di rilevate criticità igieniche strutturali (spazi angusti, servizi igienici inadeguati).

A sostegno del proprio gravame l’istante ha dedotto, essenzialmente, la violazione delle proprie garanzie di partecipazione al procedimento instaurato al fine dell’adozione degli atti impugnati, nonché la carenza di motivazione e l’eccesso di potere sotto diversi profili e la violazione di legge.

Secondo il T.A.R. per la Regione Lombardia (Milano Sez. I, Sent., 24-01-2017, n. 168) il ricorrente ha torto e l’amministrazione ha ragione; difatti il ricorrente, che esercitava regolarmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar), si era determinata nel senso dell’ampliamento di tale attività nella preparazione e somministrazione di pasti completi (ristorante/trattoria), senza, peraltro, adeguare i requisiti igienici strutturali richiesti per la corretta gestione del ristorante.

Risulta evidente, pertanto, la piena legittimità del provvedimento impugnato, adottato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti a seguito di un’approfondita istruttoria, nonché idoneamente motivato, atteso che l’attività di ristorazione intrapresa dall’istante presuppone obiettivi requisiti igienici e strutturali allo stato inesistenti.

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