SONO LEGITTIMI I REGOLAMENTI COMUNALI CHE FISSANO STANDARD QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

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SONO LEGITTIMI I REGOLAMENTI COMUNALI CHE FISSANO STANDARD QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

 

            Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) con sentenza n°243 del 8 febbraio 2018, ha respinto il ricorso proposto dai titolari di alcuni esercizi commerciali che, effettuando attività di somministrazione di alimenti e bevande ed avendo sede nel centro storico della città di Firenze, sono incappati nelle prescrizioni del Regolamento Comunale (adottato con delibera consiliare del Comune di Firenze 18 gennaio 2016, n. 4), il quale impone una serie di limitazioni e divieti anche alle attività esistenti, obbligandole ad adeguarsi entro tre anni.

            Una scelta forte, quella messa in campo dall’Amministrazione gigliata che ha inteso porre dei significativi standard qualitativi e quantitativi per gli esercizi di somministrazione che gravitano in centro città.

            Nello specifico, il predetto regolamento prevede:

  • che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell’unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili;
  • che gli esercizi commerciali di vicinato alimentare devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra prodotti da forno, frutta fresca e verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne e pesce. Ciò al fine di favorire servizi alla residenza del centro storico;
  • il divieto di vendita e di vendita per asporto, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21 fino alle ore 6;
  • il divieto dalle ore 21 alle ore 6 di vendita, anche per asporto, di ogni bevanda in contenitore di vetro, anche se non alcolica.

            Quanto alle motivazioni del rigetto il Collegio evidenzia, in via preliminare, che l’attività dell’amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.

            Sulla base di questa premessa è agevole preconizzare l’esito della valutazione delle censure mosse al regolamento in parola:

  • Polverizzata l’aggressione alla regola del “bagno” a disposizione della clientela e quella alla superficie minima dell’esercizio; riportando le parole della sentenza: “l’imposizione di una superficie minima dell’esercizio e di un servizio igienico accessibile anche alle persone diversamente abili sembra più che ragionevole nell’ottica da un lato, di evitare l’assembramento all’esterno dei locali con i conseguenti disturbi al riposo delle persone e, dall’altro, di assicurare servizi adeguati per i bisogni essenziali delle persone, altrimenti inevitabilmente destinati ad essere soddisfatti nella pubblica via con il conseguente aumento del degrado”.
  • Rispedita al mittente l’eccezione che tendeva a rappresentare come un’ingiusta disparità di trattamento la circostanza che quella che è alla base della limitazione della vendita per asporto, rispetto alla somministrazione di alcolici (che è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all’interno di locali). Secondo il Collegio, la misura, “appare invece giustificata dallo scopo di prevenire sia l’abuso delle sostanze alcoliche sia fenomeni di schiamazzo notturno che disturbano il riposo. Gli esercizi di cui si tratta si caratterizzano per il fatto che vendono bevande alcoliche a chiunque intenda acquistarle (fatti salvi naturalmente i divieti di legge specifici, come per le persone minorenni) e gli acquirenti, effettuato l’acquisto, sono soliti consumarle per strada. Tale modalità da un lato, indubbiamente favorisce il consumo di alcolici al contrario di quanto avviene nei locali, ove l’esercente può, e anzi deve, esercitare un controllo affinché il consumo avvenga con modalità ragionevoli e non dannose sia per il consumatore che per i terzi. Appare quindi giustificata una disparità di trattamento nella previsione degli orari in cui è proibito vendere bevande alcoliche tra gli esercizi dei ricorrenti e quelli ove la somministrazione avviene all’interno di locali dedicati. Altrettanto dicasi per la differenza di orario laddove la somministrazione avvenga su spazi e aree pubbliche, ove non si pone un problema di disturbo della quiete pubblica”.

            Invero, il regolamento comunale fiorentino che ha resistito a queste censure è di epoca precedente al D.L. n°14/2017 che rilancia la capacità della regolamentazione comunale di aspetti delle attività economiche connesse alla protezione del decoro.

            Tuttavia, non si può omettere di valorizzare l’impatto di tale normativa sopravenuta al caso che ha occupato la sentenza –TAR Toscana- n°243 del 8 febbraio 2018; il D.L. “Minniti” ha avuto sicuramente il merito di dare supporto laterale a norme regionali (qual è la Legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28) che già contengono specifici articoli che consentono ai comuni una limitazione “qualificante” degli esercizi commerciali in genere e degli esercizi di somministrazione d alimenti e bevande, in particolare.

Sentenza TAR TOSCANA 243-2018

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