LANTERNE CINESI c.d. LANTERNE VOLANTI

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Cav. Mario Ricca – Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza

Quante volte è capitato o capita che durante una festività privata, es. matrimonio, battezzi, compleanni, lauree, serate romantiche, ricorrenze ecc. i cittadini utilizzano il lancio delle lanterne cinese c.d. lanterne volanti nel cielo.

Risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni

Infatti, da qualche anno risulta diffusa la consuetudine di questo fenomeno che sta prendendo il sopravvento fino ad essere incontrollabile e nello stesso tempo pericoloso.

Ma vediamo insieme cosa dice la normativa.

La lanterna cinese o lanterna volante ( tradizione importata dall’Oriente) sono piccole mongolfiere di carta alimentate da fiamma che si librano nell’aria grazie allo stesso meccanismo dei grandi aerostati.

Nonostante siano di libera vendita, e possano quindi ingannare sulla loro pericolosità, il Ministero dell’Interno con nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/12 ha sottolineato la possibilità che le piccole fiamme che sollevano l’aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo.

La lanterna, quindi, va usata seguendo gli accorgimenti di sicurezza necessari ad evitare gli incendi e i disturbi al traffico aeroportuale, anche se il materiale non è particolarmente nocivo per l’ambiente.

La lanterna cinese, utilizza lo stesso principio della mongolfiera e viene realizzata con un corpo di carta appoggiato su una struttura rigida al cui interno viene posta una fonte di calore in cera  combustibile. Quando viene accesa la fiamma, il calore scalda l’aria all’interno diminuendone la densità. Di conseguenza l’oggetto si alza in volo. La lanterna rimane in volo finché la fiamma rimane accesa, dopo di che plana lentamente al suolo.

Il rischio incendi è rappresentato dal rischio di caduta della lanterna ancora accesa su prati, alberi (soprattutto conifere che a causa della resina prendono fuoco facilmente) e anche su balconi, tetti in legno, barche, ecc. Il vento in quota rende imprevedibile il luogo di ricaduta della lanterna.

Nel dicembre 2016 nelle alture toscane una lanterna ha causato l’incendio di circa 160 ettari di bosco; il responsabile del lancio della lanterna è stato identificato e denunciato per incendio boschivo colposo.

Alcune Regioni e comuni con propri regolamenti, ne hanno vietato l’uso in particolar modo nei periodi estivi per pericoli derivati da incendi.

Addirittura, queste mini mongolfiere, possono essere pericolose anche per gli animali, infatti, quando la loro capacità di volare si esaurisce ritornano a terra e possono causare una grave minaccia per gli animali che potrebbero ustionarsi oppure ingerirne delle parti e morire per soffocamento.

Nel 2017, il Ministero della Salute DGPRE prot 6832 del 1/03/2017, con durata illimitata ha disposto il divieto di vendita nazionale, il ritiro e il richiamo dal mercato dell’articolo “Lanterne volanti” prodotte nella Repubblica popolare cinese (RPC), importate e distribuite in Italia dalla ditta EBBEI Store, Via Ambrogio Binda 21, Roma, per la presenza di amianto.

La disposizione è stata emessa in seguito al sequestro da parte della Asl RMC di Roma di 32 lanterne volanti (“lanterne sky”) della Ditta “Leone d’oro” di Viale Palmiro Togliatti 1053, in quanto contenevano al loro interno cordini in materiali di amianto.

Il Centro Regionale Amianto del Lazio ha riscontrato nel cordino, che sostiene la struttura della lanterna, la presenza di amianto friabile, ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l’articolo ricade a terra.

Le fibre di amianto sono cancerogene per inalazione (responsabili del mesotelioma pleurico).

Il Ministero dell’Interno con parere nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/12 diretto alla Questura di Pisa, nonché a tutte le Prefetture e alle Questure d’Italia, in merito al lancio delle lanterne cinesi ha stabilito che:

  • L’attività di lancio delle lanterne volanti è stata oggetto proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati;
  • Si ritiene, pertanto che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei prodotti delle lanterne cinesi, che deve essere annoverato quale “ accensione pericolosa” tra le disposizioni previste dall’art.57 del TULPS;
  • Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti, sono soggette alla licenza del citato art.57 TULPS per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale (E.N.A.C.), Si richiama, in proposito, la circolare E.N.A.C., serie Air Traffic Management – 05 datata 16 dicembre 2010;
  • Infine, anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di “feste private” configura la fattispecie di “ accensione pericolosa” e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art.703 del c.p.

L’ art. 57 dice:

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

L’art.703 c.p. dice:

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco ( 704), accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a centotre euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

Ricapitolando:

Quindi per poter lanciare le lanterne volanti occorre ottenere una licenza rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza, qualifica che, ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S., nei comuni privi di Commissariato di P.S. è ricoperta dal Sindaco.

Nel caso di lancio senza licenza viene realizzata la violazione dell’art. 703 c.p., reato contravvenzionale, vale il principio della responsabilità personale 

PRONTUARIO

Violazione Autorità

Competente

Note
 

Art.57 TULPS e art.703 c.p.

Utilizzo non autorizzato dell’autorità locale di pubblica sicurezza di lanterne cinesi o lanterne volanti (mongolfiere di carta).

 

 

 

 

Art.57 TULPS e Art.703 c.p.

Effettuava accensioni pericolose innalzando areostati con fiamme di lanterne cinese,lanterne volanti ( mongolfiere di carta ) senza autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza.

 

Procura

Repubblica

 

 

 

 

 

 

Procura

Repubblica

1) Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ai sensi art. 354 c.p.p..
2) Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p.3) Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni.4) Comunicazione di reato ai sensi art. 347 c.p.p. .5) Comunicazione alla locale autorità di P.S.

6) Procedere al sequestro del corpo di reato ai sensi dell’art. 354 c.p.p.

 

Ammenda fino a centotre euro.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

 

IN PRATICA:

Prima di organizzare un ritrovo o una festa durante la quale è prevista l’accensione di lanterne volanti, sarà bene chiedere informazioni presso le autorità locali quali (Carabinieri, Polizia, Polizia Locale e Guardia di Finanza) onde evitare denunce alla Procura della Repubblica.

Cav. Mario Ricca

 

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