Sanzioni amministrative e accesso civico. Parere del Garante della Privacy del 18 gennaio 2018.

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Il Responsabile della trasparenza e anticorruzione del Comune di Rovigo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico,

L’accesso civico aveva a oggetto «l’esame» ed eventualmente l’«estrazione di copia di tutti i Verbali di contestazione di violazione del codice della strada redatti dalla Polizia Locale di Rovigo presso i parcheggi di un Centro commerciale identificato in atti a partire dal mese di Agosto 2017».

In via subordinata si chiedeva in ogni caso «con urgenza di conoscere il numero dei Verbali di contestazione del codice della strada redatti dalla Polizia Locale di Rovigo presso i parcheggi del [predetto Centro Commerciale] a partire dal mese di Agosto 2017 fino ad oggi».

Nel caso di specie, il titolare del trattamento dei dati, ha consentito solo l’accesso ai dati aggregati e non a tutti i dati in essi contenuti, se avesse optato per l’ostensione totale dei dati sarebbe stato necessario informare i controinteressati ed un eventuale mancato coinvolgimento avrebbe costituito un grave pregiudizio per gli stessi, mentre la scelta del comune di accogliere parzialmente la richiesta prevedendo solo i dati aggregati non costituisce un elemento pregiudizievole per gli stessi, – Naturalmente, qualora la medesima Amministrazione dovesse determinarsi diversamente, permane l’obbligo di inviare ai controinteressati la prevista comunicazione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Garante con il parere espresso ritiene che il Comune di Rovigo abbia correttamente respinto l’accesso civico alla copia dei verbali richiesti,  in quanto la predetta ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Si tratta di documentazione, che riporta dati e informazioni personali, quali, in linea generale, nominativo del soggetto multato, indirizzo di residenza, tipo di autovettura, targa, norme violate, data e luogo della violazione, ammontare della sanzione e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a)). sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»

Inoltre il sacrificio della P.A. nell’organizzare l’informazione ai controinteressati sarebbe sproporzionato è non utile allo scopo previsto dalla normativa sull’accesso civico, altresì i soggetti coinvolti potrebbero subire gravi pregiudizi dall’ostensione dei dati personali da parte di chiunque e tale situazione può favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante la conoscenza indiscriminata di informazioni e dati personali contenuti nella documentazione oggetto dell’accesso civico, appare non necessaria o comunque sproporzionata, rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, per il quale, al limite, nell’ambito di un controllo sul complessivo esercizio delle funzioni amministrative del Comune in materia sanzionatoria, e di un eventuale dibattito pubblico in materia, potrebbero eventualmente essere utili informazioni diverse, fornite in maniera aggregata senza dati personali fra cui, come richiesto in subordine nella stessa istanza di accesso civico «il numero dei Verbali di contestazione del codice della strada redatti dalla Polizia Locale di Rovigo presso i parcheggi del [Centro Commerciale indicato] a partire dal mese di Agosto 2017 fino ad oggi».  Se è pur vero che l’accesso civico non ha bisogno di motivazioni è pur vero che lo scopo della legge è diverso dal vero motivo che ha fatto scaturire la richiesta, che sicuramente è il voler dimostrare un’arbitrarietà nell’attività sanzionatoria che esula dallo spirito dell’istituto utilizzato.

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http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7689066

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