Requisiti di onorabilità e reati in materia di igiene degli alimenti.

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Requisiti di onorabilità e reati in materia di igiene degli alimenti.

Con Risoluzione n.45561 del 25 gennaio 2018, è stato chiarito (in sostanza ribadito) che -in sede di verifica dei requisiti di onorabilità per aspiranti esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande- l’esistenza di un reato di cui all’articolo 5, lett. b della legge 30- 4-1962, n. 283, ossia una violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze e delle bevande, ha valore ostativo, con effetto interdittivo quinquennale decorrente dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione., laddove la pena, per qualunque causa, non venga scontata.

Ciò vale anche in caso di decreto penale di condanna a pena pecuniaria.

risoluzione MISE 45561 onorabilità REATO L.283-62

 

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