LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE Art. 88 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

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LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

Art. 88 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Premesso che l’art.88 TULPS recita:

la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Tale licenza viene rilasciata dalla Questura di competenza per territorio.

Il Ministero Dell’Interno con protocollo nr. 557/PAS/U/003881/12001/(1) del 19.03.2018 ha emanato direttive operative nel senso delle distanze minime da luoghi sensibili, in merito alle licenze di cui all’art.88 TULPS per l’esercizio di attività e di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo.

In buona sostanza, le Questure, nel rilasciare le licenze di cui all’art.88 TULPS, debbano verificare oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto della normative regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”.

Sempre il Ministero dell’Interno con la circolare di cui sopra, al punto 4, detta le indicazioni operative da seguire e cioè:

Dal punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex art 88 TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, attesterà ai sensi dell’art.47 del DPR nr.445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite dalle leggi e dai regolamenti regionali o comunali.

Tale attestazione, si aggiungerà all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia,igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile.

Al fine di agevolare tale adempimento, La circolare del ministero, allega dei nuovi moduli che i privati potranno utilizzare per la presentazione della domanda.

Una volta che il privato presenta l’istanza, il Questore, provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni secondo le disposizioni di cui agli artt.71 e 72 del DPR 445/2000, chiedendo in particolare al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito alle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale o comunale.

Nel caso in cui il comune attesti la conformità dei locali, il Questo potrà rilasciare la licenza di cui all’art.88 TULPS.

Pertanto, l’ente locale (il Comune) dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui trattasi, il Questore, rigetterà l’istanza.

Nel caso in cui il comune non fornisca il riscontro richiesto entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza di cui all’art.88 TULPS, il Questore, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà comunque a rilasciare il titolo di Polizia.

La mancata comunicazione del riscontro, va comunque segnalata al comune per l’eventuale iniziative di cui all’art.71 comma 3 del DPR 445/2000.

Nell’ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza, emerga che l’ubicazione dell’esercizio, violi le distanze minime, il Questore valuterà la possibilità di annullare il provvedimento di polizia ai sensi dell’art.21-nonies della legge 241/1990.

Tali direttive si applicano alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare e cioè dal 19.03.2018.

Si allega la circolare ministeriale con la nuova modulistica.

SALE GIOCHI – SCOMMESSE – CIRCOLARE MINISTERO – MARZO 2018

Cav. Maria Ricca – Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza.

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