Quesito: Locale con distributori automatici e diffusione sonora.

0
378
Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Locale con distributori automatici e diffusione sonora.

I distributori automatici posti in un locale aperto al pubblico con musica filodiffusa anche durante la notte e WiFi aperta, che attira gli utenti disturbando la quiete pubblica, a quale norma soggiace?

Grazie.

  1. S. Polizia Municipale C…….(Campania)

Risposta

Per l’apertura di un esercizio commerciale ove viene esercitata l’attività di vendita mediante distributori automatici, occorre presentare una Scia al Suap del Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale della Campania        n. 1/2014.

Nella stessa occorre dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, i prodotti merceologici posti in vendita mediante i distributori, nonchè l’ubicazione del locale di vendita ove sono posti detti apparecchi.

Qualora trattasi di apparecchi che distribuiscono prodotti alimentari, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali e deve essere presentata anche Scia o Registrazione sanitaria. In tale ipotesi occorrerà presentare Scia unica ai sensi dell’art. 19-bis della legge 241/90.

V’è, infine, da precisare che nel caso che vi sia diffusione di musica, come nel caso prospettato, il titolare dell’esercizio deve presentare al Comune la certificazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge 447/95.

La certificazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Le funzioni amministrative di controllo sull’osservanza delle prescrizioni sull’inquinamento acustico sono esercitate dal Comune; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l’espletamento del servizio di vigilanza.

La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 ai sensi dell’art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95, come modificato dal D. Lgs. 42/2017, art. 13, comma 1.

Alla violazione consegue l’ordinanza sindacale di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); per l’inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 20.000, ai sensi dell’art. 10 comma 1, come modificato dal D. Lgs. 42/2017, art. 13, comma 1.

Ancora in ordine alla problematica relativa al disturbo del riposo delle persone con inquinamento acustico e, come sempre più spesso avviene, con schiamazzi all’esterno dei locali pubblici, ricordiamo che il titolare del pubblico esercizio è personalmente responsabile della violazione dell’art. 659, comma 1, del C. P., come definito da numerose sentenze del Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.

La stessa CORTE di CASSAZIONE Penale, Sez. III, con la Sentenza del 29.9.2016         n. 40689, ha precisato che occorre, però, accertare che tale disturbo incida sulla tranquillità pubblica e non sia limitato al disagio lamentato da una o più persone, ma gravi sulla quiete di un numero indeterminato di persone. Principio peraltro già espresso con la precedente Sentenza del 26.6.2016, n. 25424 della stessa III Sezione.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui