Il decreto di omologazione degli strumenti automatici di accertamento delle violazioni stradali non decade

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Con ricorso al Giudice di pace di Catania veviva chiesto di annullare un verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, stante la ritenuta nullità dell’accertamento, avente ad oggetto il superamento del limite di velocità, perchè dal verbale non emergeva nè il numero di matricola nè alcun altro dato identificativo dello strumento elettronico utilizzato per l’accertamento. Il Giudice di pace rigettava il ricorso ma il ricorrente, non pago della sconfitta, arrivava fino in Cassazione.

Con la sentenza n°21267 dell’ottobre 2014, il collegio –nel rigettare il ricorso statuiva che “la necessità dell’omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, deve essere riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume – sul piano logico e letterale – dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (v., da ultimo, Cass. 27 ottobre 2010 n. 21983). Ciò posto, si rileva che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – donde tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un intervallo temporale durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore”.

Il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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