Sanzioni stradali principali ed accessorie, gravame e spese di giudizio: corretta determinazione del valore della causa.

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Se si impugna un verbale che implica, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria anche una sanzione accessoria, come si determina il valore della causa, in termini di contributo unificato e, per l’effetto, in termini di refusione delle spese di lite da parte di chi soccombe nel giudizio?

Ci risponde la Suprema Corte, in margine ad una questione di “misurazione di velocità”.

Non v’è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, che, come nella specie, faccia valere, con la proposta opposizione, i vizi propri dell’accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria (cfr. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2012 n. 3936); tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali. Infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e ribadito, con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, che l’applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, non comporta l’attribuzione della competenza per l’opposizione al tribunale allorchè si versa nell’ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada (Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 08-10-2014, n. 21267)

Questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull’importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria.

Ne consegue che, in sede di liquidazione delle spese per soccombenza, il giudice non deve e non può liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa, ma deve attenersi allo scaglione cui si riferisce l’importo della sanzione pecuniaria principaliter impugnata.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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