Impugnazione del verbale per inesistenza della notifica e sanatoria

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Interessante decisione della S.C. in materia di sanatoria della notificazione di sanzione amministrativa a seguito di impugnazione.

Cass., sez. VI-2, 27/04/2018, n. 10185, con riferimento a notifica in uno Stato estero, ha ricordato che si applichi la disciplina contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. In ogni caso quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, ciò non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo.

Val la pena, al riguardo, osservare che  «in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo» (Cass. n. 20975 del 2014; Cass. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007).

Invero, non appare dubitabile che quando il verbale sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, fuga ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità della consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione.

Conclude, il Collegio, ricordando che solo il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è invalido (Cass. n. 13733 del 2010),

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