Le Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco

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Si è dato conto in numerose occasioni dei presupposti che la giurisprudenza amministrativa richiede nel caso di Ordinanze contingibili ed urgenti ex D.Lgs. n. 267/00.

Oggi diamo conto di una decisione del Tar Sardegna, sez. I, 04/05/2018, n. 406 che è una summa degli orientamenti della giustizia amministrativa.

Il Collegio sardo ricorda che con il termine ordinanza si richiamano quei provvedimenti autoritativi che impongono o vietano o regolano. Essi esprimono un comando più articolato rispetto al semplice ordine poiché le ordinanze conseguono ad un processo valutativo. Esse, in altri termini, sono caratterizzate da ampia discrezionalità.

Al proposito, osserva che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti costituiscono attuazione concreta di un potere extra ordinem attribuito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale (art. 50 comma 5 TUEL) ovvero quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL).

Nell’ambito del “genere” ordinanza si usa distinguere le ordinanze di necessità e le ordinanze di necessità e di urgenza. Nel primo caso, si tratta di atti tipici, predeterminati nel loro contenuto e negli altri elementi essenziali, nel secondo caso, invece, il contenuto delle ordinanze non è predeterminato. Ciò non significa che esso sia del tutto libero.

I contenuti dell’ordinanza contingibile e urgente sono conformati in astratto dal fine per cui è attribuito il relativo potere. In concreto, si devono conformare alla situazione di necessità cui si deve far fronte.

Quindi l’ordinanza deve essere coerente nei contenuti con il suo specifico presupposto oggettivo.

Questo significa che solo nei casi in cui l’ordinamento non abbia disciplinato altro possibile strumento adatto alla situazione concreta, è possibile ricorrere all’ordinanza di necessità e di urgenza.

Si tratta di una soluzione eccezionale e residuale.

In presenza di norme che attribuiscono poteri idonei a regolare la situazione concreta l’amministrazione non può ricorrere a poteri extra ordinem.

Caratteristiche essenziali delle ordinanze sono, in definitiva, l’atipicità e l’indeterminatezza.

Si tratta di caratteristiche funzionali all’elasticità dei possibili contenuti ed è la ragione per cui l’adozione di questi atti deve essere circoscritta a casi eccezionali rigorosamente definiti dai presupposti della contingibilità e dell’urgenza.

Occorre domandarsi quindi quali siano i presupposti, in concreto, per adottare un’ordinanza contingibile e urgente.

Essi sono individuati da una giurisprudenza ormai del tutto pacifica che il Collegio ribadisce e che si sostanzia nel potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti e che ha natura residuale; il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; i provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare; è pertanto illegittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia “urgenza” di provvedere, cioè l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 14/11/2017, n. 5239).

 

 

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