Comandante (del Corpo) o Responsabile del Servizio di Polizia Municipale?

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Spesso, dopo la pubblicazione di sentenze, viene citata la frase “le sentenze non si giudicano, si rispettano”. E questo deve  sempre essere il sentimento di chi, come noi, si trova a dover “commentare” le decisioni della Magistratura. Decisioni che, spesso, sono non gradite o, ancor peggio,  che determinano, a catena, una moltitudine di eventi che nulla hanno a che fare con le decisioni stesse. Muovendo da questo presupposto, diamo conto ed in modo asettico,  della motivazione di una  decisione che, obbiettivamente, appare abbastanza discutibile.

Lo spunto è dato da Cass. pen, sez. VI, 20/04/2018, n. 17991 che ha stabilito, interpretando l’art. 7 della L. n. 65/86, che vi è differenza tra Comandante e Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Tralasciando di commentare il fatto storico che ha visto coinvolta una Comandante di Polizia Municipale, assunta a seguito di concorso con quella qualifica e mai utilizzata per quel ruolo (cosa che merita di certo un’approfondita disamina), val la pena esaminare un obiter dictum contenuto nella sentenza in esame.

Secondo il Collegio la questione circa l’esautorazione delle funzioni poggia su un equivoco di fondo ovvero sulla istituzione del Corpo di polizia municipale, al quale si aggiungono la non corretta distinzione tra competenze del comandante di polizia municipale e responsabilità del servizio e l’interpretazione delle norme regolamentari, statutarie e regionali.

L’art. 7 della legge n. 65/86 stabilisce che “i comuni, che destinano almeno sette addetti al servizio di polizia locale, possono istituire il Corpo di polizia municipale” e, di conseguenza, se tale Corpo non risulta essere istituito, è possibile nominare (il Comandante) capo del settore, ma non responsabile del servizio di polizia municipale, rientrando tale nomina nelle competenze del sindaco a norma dell’art. 50, comma 10, d.lgs. 267/2000.

Da tale ricostruzione discende la non necessaria coincidenza delle funzioni di comandante della polizia municipale e di responsabile del servizio, prevista solo per il comandante del Corpo di polizia municipale dall’art. 7 I. 65/86.

Tutto qui. Tragga il lettore le conclusioni che ritenga più opportune.

 

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