Annullamento in autotutela e competenza.

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Annullamento in autotutela e competenza.

In virtù dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ai dirigenti è attribuita l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, prevedendo espressamente che “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, in cui sono ricomprese sia le procedure d’appalto e di concorso che la stipulazione dei contratti. Pertanto, la revoca ed in generale gli atti di secondo grado adottati in funzione di autotutela devono seguire la medesima procedura osservata per l’adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 26/06/2018, n. 7100).

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