SCIA ed art. 10 bis; tra partecipazione procedimentale e natura della SCIA.

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SCIA ed art. 10 bis; tra partecipazione procedimentale e natura della SCIA.

Data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – è da escludersi che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori.

Con questa pronuncia, il T.A.R. Puglia (Lecce Sez. I, 30/03/2018, n. 542) ha dato ragione al Comune di Grottaglie che attraverso il proprio Sportello Unico per l’Edilizia, aveva dichiarato non procedibile la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in rete fognaria gestita dal Comune, per violazione degli articoli 7 e 10 bis della L 241/1990: “Quanto all’omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 10 bis, L. n. 241 del 1990, si osserva che le censure sono infondate. Ed invero, data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – è da escludersi che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489)”.

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