Commercio e vendita di alimenti e bevande; requisiti morali.

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Commercio e vendita di alimenti e bevande; requisiti morali.

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 07/06/2018, n. 463).

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