DEHORS. quali autorizzazioni

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Tra i numerosi quesiti che mi sono stati posti ultimamente mi è sembrato utile rendere pubblico quello relativo a se e quali autorizzazioni è soggetta l’installazione permanente su suolo pubblico (strada a senso unico con traffico promiscuo di mezzi pesanti, autobus etc., tipo E/F) di una pedana ( comunemente dehors) in legno dell’altezza di 30 cm, con soprastanti tavoli e sedie, perimetralmente delimitata da vasi ornamentali.

Per inquadrare la problematica nella giusta ottica è opportune fare una premessa sulla definizione di dehors.

Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

  • è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
  • è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.

Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per l’interno anno solare. In questo secondo caso la concessione ha durata di nove anni.

Il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ha stabilito che non è necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione paesistica per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

Ritengo che il manufatto concesso in modo permanente sia soggetto al permesso di costruire e, di conseguenza, per poter avere la concessione di occupazione di suolo pubblico, art.20, deve passare attraverso la Conferenza dei Servizi che rilascia il parere edilizio ai sensi del art.3.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

Art. 20 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

(articolo così sostituito dall’art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)

  1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all’efficienza energetica.

(comma modificato dall’art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012 poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

art. 3 dlgs 380/2001.

  1. e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

1) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 380/2001 sono assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire i cd. manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee;

2) Orbene, un’opera edilizia può dirsi “precaria” ed in quanto tale non bisognevole di permesso di costruire solo quando è caratterizzata appunto da una precarietà non solo strutturale ma soprattutto  funzionale; ciò significa che l’utilizzo di strutture agevolmente smontabili e amovibili non è da sola circostanza sufficiente ad escludere la necessità del suddetto titolo autorizzatorio. Occorre difatti, principalmente, che la “funzione” sia precaria, cioè che il manufatto sia effettivamente destinato a soddisfare esigenze temporanee. La giurisprudenza ha sul punto statuito, oramai pacificamente, che i dehors non rispondono ad esigenze temporanee in quanto sono stabilmente legati al perdurante esercizio dell’attività commerciale; il che determina l’irrilevanza della loro agevole smontabilità. A ciò consegue pertanto la obbligatorietà del permesso di costruire, la cui eventuale carenza è sanzionata sotto il profilo penale in aggiunta alla misura amministrativa della riduzione in pristino.

Permesso di costruire, la Cassazione sulla qualifica di “dehor”

Non si possono considerare dehor le strutture che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultino destinate a non contingenti esigenze di esercizio dell’attività determinando un incremento volumetrico

Il Tribunale di Roma con una ordinanza ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una struttura consistente in una pedana delimitata da parapetti in ferro con pannellatura modulare e copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, per la realizzazione della quale il ricorrente risulta indagato per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/01, 633, 639-bis cod. pen.  Attraverso la realizzazione della struttura, qualificata dal ricorrente come «dehor», destinata ad accogliere i tavoli di un ristorante gestito dall’indagato, è stato anche arbitrariamente invaso il suolo pubblico, occupandolo senza titolo.

Secondo il ricorrente dette opere non sarebbero soggette al preventivo rilascio del permesso di costruire, non determinando alcuna trasformazione urbanistica permanente e che il reato contravvenzionale sarebbe ormai prescritto, mentre la mancanza di autorizzazione amministrativa all’occupazione del suolo pubblico non consentirebbe di ritenere configurato il delitto, restando confinata nell’ambito della mera irregolarità amministrativa.

Per quanto riguarda la contravvenzione edilizia, la Cassazione penale con la sentenza n. 21988 del 26 maggio 2016 ha rilevato che “opere aventi consistenza e caratteristiche costruttive quali quelle realizzate dal ricorrente devono senz’altro ritenersi soggette al permesso di costruire.

Si tratta, invero, di una struttura destinata, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a non contingenti esigenze di esercizio dell’attività di ristorazione che determina, indubbiamente, un incremento volumetrico.

La struttura, che, come chiarito nella descrizione riportata dal Tribunale, è costituita, oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una chiusura laterale mediante pannellatura modulare e da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, ha, evidentemente, caratteristiche di gran lunga differenti rispetto a quelle richieste per delimitare lo spazio esterno di un locale ed assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone, costituendo, in buona sostanza, non un dehor, come lo definisce il ricorrente e, cioè, uno spazio esterno ad un pubblico esercizio attrezzato con arredi, bensì una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione”.

Secondo la suprema Corte “un intervento di tale consistenza non potrebbe neppure definirsi precario, atteso che, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, l’opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e deve, inoltre, essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso”.

Inoltre vi è da aggiungere che la Suprema Corte  ha chiarito come l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 20 del Codice della Strada non esclude la configurazione del reato previsto e punito dall’art. 633 del Codice Penale.

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2 Commenti

  1. In riferimento all’interessante articolo circa il titolo abilitativo necessario per la realizzazione di dehors chiedo all’autore se in assenza di un regolamento comunale sulla materia ritiene configurabile come titolo abilitativo, oltre al permesso, anche la SCIA in alternativa al permesso di costruire ex art 23 DPR 380/01 dal momento che con essa sono realizzabili tra “gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”, al di là della precarietà o temporaneità dell’opera. In assenza di tale titolo troveranno applicazioni le sanzioni penali previste dall’art 44 comma 1 lett B, tranne il caso in cui il dehors possa configurarsi come opera pertinenziale ( ovvero non ecceda per volume il 20 % dell’opera a cui è annessa), nel quale caso in assenza di titolo si procederebbe con le sanzioni amministrative di cui all’articolo 37. Saluti Ass. PM Ludovico Di Maio

    • Egregio collega Ludovico Di Maio,

      grazie per l’apprezzamento della nota che mi induce a riscontrare le perplessità manifestate. La costruzione di gazebo o dehors, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, necessita del rilascio di un apposito permesso di costruire, non bastando la Scia e quindi non configurandosi alcuna alternativa. Si tratta, infatti, di “nuove costruzioni” che determinano una sensibile trasformazione urbanistica, indipendentemente dai materiali utilizzati o dalla durata dichiarata dall’installatore. L’interpretazione di cui sopra trova ulteriore conforto nella sentenza n. 21988 del 26 maggio 2016 della Corte di Cassazione (terza sezione penale). Nella sentenza in oggetto i giudici hanno ribadito, infatti, la necessità di un titolo autorizzatorio espresso per la costruzione di tali strutture non qualificabili come opere precarie.

      Cassazione dehors

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