Sospensione autorizzazione NCC, natura sanzionatoria impropria e termine di contestazione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03/09/2018, n. 9133, ci dice qualcosa di interessante in relazione al termine del procedimento per notificare una sanzione amministrativa.

In via di estrema sintesi potremmo dire che: “La perentorietà del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689 del 1981, è stabilita dalla legge esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, rimanendo applicabile in ogni altra ipotesi il principio generale per il quale l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto, di regola, a termini di prescrizione o decadenza”.

Andando ad approfondire, il caso trattato da TAR capitolino, attiene alla sospensione di un’autorizzazione NCC per due mesi, in relazione a svariate condotte illetite tenute da un conducente.

In proposito, ci viene ricordato nella sentenza, che “quanto alle sanzioni per gli illeciti inerenti alle modalità di svolgimento del servizio, la giurisprudenza non ha riscontrato il carattere strettamente afflittivo di tali sanzioni, ma ne ha valorizzato piuttosto la natura disciplinare (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8999) e prevalentemente ripristinatoria dell’interesse pubblico leso (cfr. ancora TAR Toscana n. 1546 del 2015, cit.)… In questo contesto vanno lette le previsioni dell’articolo 4, comma 5, della L.R. n. 58 del 1993, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 4 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 7, ove si stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche relativamente alle sanzioni ivi previste, il procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche”. La disciplina regionale richiama – significativamente – soltanto le norme procedimentali della L. n. 689 del 1981, e non invece l’intero apparato normativo della suddetta legge, come si evince dal chiaro tenore della disposizione sopra riportata. Si tratta, del resto, di una scelta coerente con il sistema, atteso che la legge in materia di c.d. depenalizzazione degli illeciti è ispirata a principi di stampo penalistico, in considerazione del carattere esclusivamente o prevalentemente afflittivo delle sanzioni cui si riferisce. Come detto, tale carattere non è invece riscontrabile nelle sanzioni previste dall’articolo 4 della L.R. n. 58 del 1993. Da ciò la limitazione del richiamo contenuto nella legge regionale alle sole garanzie procedimentali apprestate dalla L. n. 689 del 1981”.

In questa cornice, si sviluppa la questione (di dettaglio) inerente alla necessità di verificare se sia dovuto o meno il rispetto del termine di 90 giorni per la notifica di un provvedimento sanzionatorio non pecuniario. In proposito, i giudici ritengono che “Quanto, poi, alla violazione del termine di novanta giorni stabilito dall’articolo 14 della L. n. 689 del 1981, è sufficiente osservare che l’ultimo comma del suddetto articolo stabilisce che “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ne consegue che la perentorietà del termine è stabilita dalla legge esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, rimanendo applicabile in ogni altra ipotesi il principio generale per il quale l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto, di regola, a termini di prescrizione o decadenza (cfr., con riferimento a una sanzione di sospensione della licenza di taxi, TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 19 maggio 2014, n. 5265). La circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata notificata al ricorrente oltre il termine di novanta giorni non ha perciò comportato l’estinzione della potestà sanzionatoria in capo all’Amministrazione, atteso che non si verte in materia di irrogazione di sanzioni consistenti nel pagamento di una somma di denaro”.

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