La mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale integra un vizio di motivazione

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I giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24214 del 4ottobre 2018 hanno ritenuto che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con cui si individuano le strade ove è consentito l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non una mera irregolarità formale.

IL CASO

1. Un automobilista si vedeva respinto dal Giudice di Pace di Terralba il ricorso avverso il verbale della polizia municipale di Arborea per violazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico in quanto nello stesso mancava l’indicazione del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione. Ricorreva in appello ed il Tribunale di Oristano rigettava l’opposizione in quanto riteneva  che non c’era stata violazione del diritto di difesa denunciato e che la scelta della pubblica amministrazione di includere determinate strade o tratti di strada tra quelli nei quali si consentiva la rilevazione a distanza, non era sindacabile essendo il controllo giurisdizionale limitato alla verifica della rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quanto indicato dal legislatore. Inoltre il Tribunale considerava che sul tratto di strada erano installati due cartelli di preavviso a distanza rispettivamente di 150 e di 400 metri dalla postazione dì rilevamento. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’automobilista per diversi motivi tra i quali lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del codice della strada in relazione all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002, e dell’art. 200 del codice, in relazione all’art. 383 del regolamento dello stesso, nonché vizio di motivazionecontestando l’affermata insindacabilità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione delle apparecchiature di rilevamento automatico sotto il profilo delle caratteristiche della strada. Deduceva inoltre che la mancata indicazione degli estremi ‘del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integrava un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non una mera irregolarità formale.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso per la lamentata violazione di legge cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Oristano in persona di diverso magistrato in quanto ritengono di dare continuità al precedente specifico (Cass. n. 26441 del 2016, concernente analoga violazione accertata da polizia municipale del comune di Arborea) con il quale, ribadendosi anzitutto la giurisprudenza secondo cui il provvedimento del prefetto di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione del codice della strada, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario. La Corte afferma che il tribunale non è tenuto a disapplicare il provvedimento in assenza di elementi relativi alla soltanto prospettata non conformità a legge dello stesso, nonché che, sotto altro profilo, non è necessario alcun accertamento da parte sua circa il posizionamento dell’apparecchiatura di rilevazione, se dentro o fuori il centro abitato, giacché il verbale di contestazione fa prova di ciò e non era specificamente dedotto che la strada non fosse effettivamente quella indicata.

 

Corte di Cassazione Civile, sentenza  n. 24214 del 4 ottobre 2018

Rilevato che:

1. Il tribunale di Oristano, con sentenza depositata il 27 novembre 2014 e notificata 24 febbraio 2015, in riforma della sentenza del g.d.p. di Terralba depositata il 19 novembre 2013, ha rigettato l’opposizione proposta da E.R. avverso verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale del comune di Arborea in data 17 novembre 2008, per violazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale n. 49,

2. Per quanto ancora di rilievo, il tribunale ha ritenuto che non integrasse violazione del diritto di difesa – peraltro denunciata solo genericamente – la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l’utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, e che non era sindacabile la scelta della pubblica amministrazione di includere determinate strade o tratti di strada, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere c e d, del cl.lgs. n. 285 del 1992, tra quelli nei quali è consentita la rilevazione a distanza, essendo il controllo giurisdizionale limitato alla verifica della rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quanto indicato dal legislatore

3. Il tribunale ha poi ritenuto che non si fosse formato il giudicato sul rigetto degli ulteriori motivi dì opposizione, sui quali il giudice di pace non aveva pronunciato, avendoli ritenuti assorbiti, e che fosse inammissibile, in quanto nuova, la contestazione riguardante l’asserita impossibilità di individuare dalle fotografie il veicolo che aveva commesso l’infrazione. Quando agli altri motivi di opposizione, secondo il tribunale l’appellato si era limitato a elencarli senza esplicitarne le ragioni, ma essi erano comunque infondati, in particolare non costituendo causa di nullità del verbale di contestazione la mancanza di sottoscrizione, trattandosi di documento redatto su modulo prestampato con il sistema meccanizzato, mentre l’apparecchiatura di rilevazione, che era omologata e risultava essere stata sottoposta a verifica e taratura in data 3 giugno 2008, poco tempo prima dei rilevamento dell’infrazione a carico dell’opponente, era gestita direttamente dall’organo di polizia municipale che aveva proceduto alla contestazione. Ha infine considerato il tribunale che lungo il tratto di strada in questione erano installati due cartelli di preavviso a distanza rispettivamente di 150 e di 400 metri dalla postazione dì rilevarnento che gli agenti e ufficiali della polizia municipale erano dotati del potere di accertamento delle violazioni al codice della strada su tutto il territorio comunale, ciò rendendo irrilevante la circostanza che l’unica delibera agli atti (n. 122 del 3 agosto 2008) riguardasse un diverso tratto di strada.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.R. su quattro motivi illustrati da memoria, Ha resistito con controricorso il comune di Arborea, anch’esso illustrandolo con memoria.

Considerato che:

1. In via preliminare deve ritenersi inammissibile la memoria ex art. 380 bis cod. proc, civ. depositata nell’interesse di E.R. in data 17/04/2018, oltre il termine fissato da detta norma,

2. Con il controricorso e fa memoria illustrativa il comune eccepisce che afferirebbero a temi non trattati nel ricorso introduttivo del procedimento innanzi al giudice di pace tutti i motivi di ‘ ricorso per cassazione, ad eccezione di un profilo sviluppato nell’ultimo motivo. La deduzione non può avere seguito. Risulta dalla sentenza impugnata che quanto meno le questioni che – giusta quanto in appresso – condurranno all’accoglimento del ricorso per- cassazione hanno formato oggetto di motivi di impugnazione da parte dello stesso comune (cfr. pp. 3 ss. della sentenza impugnata), onde la sentenza si è occupata di esse, senza che sul punto la decisione del tribunale sia stata a sua volta impugnata. Sussiste dunque preclusione sull’argomento.

3. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs, n. 285 del 1992, ir relazione all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002, e dell’art. 200 del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 383 del d.P.R, n. 495 del 1992, nonché vizio di motivazione, e si contesta l’affermata insindacabilità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione delle apparecchiature di rilevamento automatico della velocità sotto il profilo delle caratteristiche della strada, come previste dall’art. 2, comma 2, lettere c e d, del d. lgs, n. 285 del 1992. Si deduce inoltre che la mancata indicazione degli estremi ‘del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integri un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non una mera irregolarità formale.

4. Con il secondo motivo si deduce violazione e farsa applicazione dell’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione alla legge n. 168 del 2002, nonché vizio di motivazione, e si contesta che il tribunale non abbia verificato se la società di noleggio degli apparecchi di rilevamento fosse abilitata alla taratura degli stessi.

5. Con il terzo motivo sì deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 285 del 1992, 345 del d.P.R. n. 495. del 1992, in relazione alla legge n. 168 del 2002, nonché vizio di motivazione, e si contesta l’omesso esame del contratto di noleggio, dal quale risulterebbe che il comune di Arborea aveva affidato la gestione degli apparecchi alla società Project Automation s.p.a. –

6. Con il quarto motivo si deduce violazione e farsa applicazione degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 345 del d.P.R..n. 495 del 1992, nonché vizio di motivazione, e si contesta la legittimità dell’utilizzo degli apparecchi autovelox nei tratto di strada lungo il quale era stata rilevata l’infrazione a carico del ricorrente, tenuto conto della divergenza tra l’identificazione del predetto tratto di strada e l’indicazione della strada nenia delibera comunale n. 122 del 2008.

7. La doglianza prospettata con il primo motivo dì ricorso è fondata nei termini di seguito esposti, con assorbimento dell’esame degli altri motivi.

7.1. Sul punto va data continuità al precedente specifico (Cass. n. 26441 del 2016, concernente analoga violazione accertata da polizia municipale del comune di Arborea) con il quale, ribadendosi anzitutto la giurisprudenza secondo cui il provvedimento del prefetto di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 del cligs. n. 285 del 1992, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass. n. 7872 del 2011), questa corte ha affermato che il tribunale non fosse tenuto a disapplicare il provvedimento in assenza di elementi relativi aria soltanto prospettata non conformità a legge dello stesso, nonché che, sotto altro profilo, non fosse necessario alcun accertamento da parte sua circa il posizionamento dell’apparecchiatura di rilevazione, se dentro o fuori il centro abitato, giacché il verbale di contestazione fa prova di ciò e non era specificamente dedotto che la strada non fosse effettivamente quella indicata.

7.2. Ciò posto, questa corte ha ritenuto – e ciò va ribadito in questa sede – che, invece, sia fondato lo specifico profilo di doglianza relativo al fatto che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria senza che la contestazione contenga l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della. velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita. In argomento, la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass. n. 2243 del 2008, che rilevava la sufficienza dell’indicazione degli estremi del provvedimento prefettizio, idonei a permettere l’accesso alla documentazione amministrativa; n. 331 dei 2015, contenente affermazione simile alla precedente; richiami questi – diversamente da quanto ritenuto ‘dal controricorrente con la memoria illustrativa – del tutto pertinenti).

7.3. La sentenza impugnata, in ciò seguita dalle difese del controricorrente, contesta tale principio richiamando la disposizione dell’art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, che tra le indicazioni che deve ricomprendere il verbale non prevede una categoria cui possa essere ricondotta la menzione del decreto prefettizio; la disposizione dell’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, come modificata, in tema di divieto di annullamento di provvedimenti con violazioni meramente formali; l’insussistenza in concreto della menomazione del diritto di difesa. La critica non coglie nel segno. Come chiarito nei precedenti citati, la mancata indicazione, degli estremi del decreto prefettizio nella notifica della violazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, posto che l’art, 201 del n. 285 del 1992, in tema di “notificazione delle violazioni”, solo per i casi in cui “la violazione non possa essere immediatamente contestata”, prevede – con disposizione evidentemente speciale e integrativa della norma generale dell’art. 383 dei d.P.R. n. 495 del 1992, che ” il verbale – con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata – „ deve essere notificato”. Orbene, dal combinato disposto dei commi predetti dell’art. 201 del d. lgs. n. 285. del 1992 e dell’art. 4, secondo comma, del d.l. n. 121 del 2002 cit., si evince che i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” – se per le “autostrade o strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse” (così art. 4, secondo comma, cit.) sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che li reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione – non possono non essere desumibili soltanto dal decreto prefettizio, cui è rimesso, per le strade diverse dalle surricordate, individuarne i tratti ammissibili “tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile il fermo’ di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”, (così, sempre, art. 4, secondo comma, cit.). Al fine di conoscere, quanto meno indirettamente in vista del successivo accesso alla documentazione amministrativa, i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 cit.), il trasgressore deve quindi poter rinvenire gli estremi del decreto prefettizio che tali motivi, più ampiamente, esplicita, con inapplicabilità al vizio de quo dell’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, come modificata, trattandosi di requisito motivazionale mancante in atto sanzionatorio impugnato ex L. n. 689 del 1981, dipendendo il sussistere del potere sanzionatorio in concreto dal parallelo sussistere del requisito.

8. Dovendo accogliersi il primo motivo nei limiti di cui innanzi per la violazione di legge denunciata, con assorbimento degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Oristano in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, che governerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo dì ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ai tribunale di Oristano in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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