Quesito: Ditta individuale senza partita IVA – presentazione Scia per commercio aree pubbliche.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA:Il comune organizza annualmente il mercato dell’uva (su area pubblica) che si prolunga per circa un mese, per tale attività rilascia regolare autorizzazione per occupazione del suolo pubblico ai richiedenti.

Abbiamo accertato che quest’anno ha partecipato una ditta (persona fisica) che da ormai cinque anni non è più in possesso di partita iva, pur utilizzando la denominazione riportante ancora oggi il numero della stessa che, dalle verifiche effettuate presso l’ufficio Iva, risulta sospesa fin dal 2011.

Si chiede se il soggetto può presentare SCIA per esercitare la vendita sull’area messa a disposizione dal comune e quali sanzioni adottare a suo carico.

Si ringrazia e con l’occasione si porgono distinti saluti.

Responsabile Suap Comune di C. (NA)

 

Risposta

Prima di passare alla risposta, si ritiene necessario fare una premessa in ordine alla necessità della partita Iva per l’esercizio d’impresa.

L’attività commerciale esercitata in modo professionale e continuativo può essere effettuata solo previa apertura di una partita Iva ed il reddito che se ne ricava rientra tra i redditi d’impresa ed è soggetto a dichiarazione.

Qualora tale attività viene svolta in modo occasionale e non continuativo, saltuariamente o sporadicamente, non vi è l’obbligo dell’apertura di una partita Iva, trattandosi di un’attività non professionale.

Ciò detto, venendo al quesito, si ritiene chiarire che il titolare della ditta priva, al momento, della partita Iva perché sospesa, come accertato, potrà comunque presentare la Scia al comune per l’esercizio dell’attività.

Il Suap, proprio a seguito degli accertamenti effettuati, dovrà dichiararla inefficace ed improduttiva di qualsiasi effetto perché è stato utilizzato il numero della partita Iva che era stata sospesa dallo stesso operatore commerciale.

Per conseguenza, dovrà provvedere ad adottare un provvedimento di cessazione dell’attività eventualmente intrapresa e sgombero dell’area occupata.

Infine, poiché nel caso in esame si è accertato che con la Scia presentata è stata resa una falsa dichiarazione, il responsabile del Suap dovrà procedere a denunciare all’A. G. il titolare della ditta per violazione della legge 241/90, art. 19, comma 6 e dell’art. 483 C. p., come disposto dall’art. 21, comma 1, della stessa legge 241/90.

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