QUESITO: sanzione per violazione ordinanza.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Dovendo predisporre l’ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 54 tuel contingibile e urgente per vietare in zona stadio la  la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche in vetro, lattine o altri contenitori  idonei ad offendere l’incolumità personale, abbiamo qualche perplessità in ordine agli aspetti sanzionatori.

Per il caso di violazione ai divieti disposti con ordinanza alla stessa la sanzione applicabile è quella penale contemplata ai sensi dell’art. 650 cp o amministrativa pecuniaria di cui all’art 7bis D. L.vo 267/2002?

RISPOSTA

Sicuramente la sanzione è quella dell’art.7 bis del TUEELL.

La giurisprudenza della Cassazione penale è compatta nel ritenere che l’applicabilità del 650 cp attiene a provvedimenti destinati a soggetti predeterminati nell’ordine o facilmente predeterminabili (fermo restando che l’Ordine ricalchi le caratteristiche richieste dallo stesso art. 650 cp).

Ovviamente la pratica insegna che (sono numerosi i casi i cui, per far salire il senso di minaccia dell’Ordinanza si annunciano conseguenze di rilevanza penale e discreto è il numero di deferimenti all’A.G.) se si denuncia in Procura per 650 cp qualcuno per violazioni di ordinanza “generica”, magari l’A.G. adotta il decreto penale di condanna, non andando tanto per il sottile. E’ evidente che il consolidamento di questa pena (che resta pecuniaria) consegue al fatto che il destinatario non faccia opposizione.

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