Accertamento violazioni stradali da remoto, senza omologazione: fare attenzione!

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Riprendiamo volentieri un articolo dello stimato amico Beppe Carmagnini –pubblicato su polizialocale.com–  , per dargli più vasta eco, anche in relazione alla significatività che esso assume in ordine ai diffusi malintesi ed alle pratiche illecite condotte da taluni operatori di polizia stradale che hanno la diffusa tendenza ad eludere il DOVERE di dare luogo alla contestazione immediata delle violazioni.

Da diversi anni, chi oggi scrive, ha una posizione critica bidirezionale in tema di accertamento delle violazioni stradali con strumenti elettronici: la critica è diretta, in via prioritaria, al Legislatore che non riesce a superare la giogaia dell’ozioso testo dell’articolo 201, facendo più ampia chiarezza sulla procedura di accertamento delle violazione con strumenti automatici e superando questo non più tollerabile potere di “omologazione ministeriale” che si atteggia a discrimine tra ciò che sia lecito e ciò che non sia lecito fare; in via gradata (ma non meno importante) la critica è diretta a quegli operatori di polizia stradale (essenzialmente appartenente ai corpi ed ai servizi di Polizia Municipale e Provinciale) che –sovente vittima di venditori privi di scrupoli ed erogatori di informazioni errate o superficiali circa l’utilizzo degli strumenti posti in vendita- tendono ad eludere l’obbligo di contestazione immediata della violazione, ritenendo superabile, per prassi o metodi alternativi, i vincoli che la Legge, sebbene oziosa e meritevole di modifica pone.

La puntuale ricostruzione fatta nell’articolo qui recensito e citato, risveglia e sollecita le nostre precedenti prese di posizione su questa materia (prese di posizioni recuperabili attraverso questi Link Link Link Link link); oggi quindi –come se ce ne fosse bisogno- il Ministero dell’interno rimarca concetti noti.

Chi vuol intendere, intenda!

NON SI PUBBLICA IN QUESTO SPAZIO LA CIRCOLARE PER ESTESO IN QUANTO ESSA RESTA PATRIMONIO RISERVATO, COME ALLEGATO ALLA PUBBLICAZIONE DI CARMAGNINI

 

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