Opposizione ad atti della riscossione (cartella esattoriale) e rito applicabile.

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Opposizione ad atti della riscossione (cartella esattoriale) e rito applicabile.

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto.

Questo è il principio desumibile dalla pronuncia Cass. civ. Sez. II Ord., 23/10/2018, n. 26843, che ha ritenuto di dare continuità alla giurisprudenza secondo la quale l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione (così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del 22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). “Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti l’opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto”.

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