Mancata notificazione del verbale di contravvenzione

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materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare la mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto.

IL CASO

Un automobilista si è visto rigettare dal Giudice di pace di Lagonegro prima e, successivamente, dal Tribunale di quella città, l’opposizione nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a., avverso la cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione di un verbale di contravvenzione al codice della strada. Nell’esaminare l’appello, il giudice del tribunale lo ha rigettato sull’argomento che, essendo stata fondata l’opposizione a cartella sulla sola deduzione dell’essere mancata la regolare notifica dell’atto sanzionatorio presupposto, non essendo formulata alcuna altra doglianza avverso quest’ultimo la cartella non poteva essere annullata. Avverso tale sentenza l’automobilista ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che il giudice di pace ritenuto legittimamente notificato il verbale di contestazione e quindi non essendo passato ad esaminare il merito della contestazione per essere divenuto titolo esecutivo il verbale stesso, la sentenza impugnata sia erronea in quanto facente seguitò a eccezione proposta dalla prefettura solo in secondo grado, senza proporre appello.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto. La decisione in continuità della giurisprudenza della Corte per la quale l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli, artt. 22. e 23 della legge 689/1981 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti l’opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto. In altri termini, deve affermarsi il principio di diritto per cui in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto.

Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 26843 del 23 ottobre 2018

Rilevato che:

Il tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui all’art. 22 I. n. 689 del 1981, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta insistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ha rigettato l’appello proposto da G. D. V. nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a.

1.1. Nell’esaminare l’appello, il giudice monocratico del tribunale lo ha rigettato sull’argomento che, essendo stata fondata l’opposizione a cartella sulla sola deduzione dell’essere mancata la regolare notifica dell’atto sanzionatorio presupposto, non essendo formulata alcuna altra doglianza avverso quest’ultimo la cartella non poteva essere annullata.

  1. Avverso tale sentenza G.D.V. propone ricorso per cassazione su tre motivi. La prefettura resiste con controricorso e l’agente per la riscossione non svolge difese.

Considerato che:

In via preliminare, deve ritenersi rituale il conferimento di procura speciale da parte del ricorrente al difensore, benché essa sia allegata ‘materialmente al ricorso dopo un foglio su cui è riportata l’istanza di notificazioni, ma prima delle attestazioni di effettuazione delle notificazioni medesime. Invero, va sul punto data continuità alla giurisprudenza applicativa dell’art. 365 cod. proc. civ. (v. ad es. Cass. n. 29785 del 19/12/2008) secondo la quale la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità, anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso, e l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (copia notificata che, nel caso di specie, mostra essere la procura già sottoscritta all’epoca dell’istanza di notifica).

  1. Sempre in via preliminare, stante la nullità della notificazione del ricorso per cassazione – in giudizio di opposizione ex art. 22 I. n. 689 del 1981 in cui l’amministrazione risultava costituita in appello a mezzo dell’avvocatura distrettuale dello Stato – in quanto il ricorso stesso è stato notificato alla stessa avvocatura distrettuale in Potenza e non a quella generale in Roma (cfr. ad es. Cass. n. 53 del 05/01/2000 e, tra le varie successive, n. 21418 del 08/10/2009 e n. 9770 del 12/05/2016), l’avvenuto deposito del controricorso da parte dell’avvocatura generale, pur oltre il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., deve ritenersi tempestivo in quanto sanante ex nunc la nullità, che altrimenti avrebbe imposto la rinnovazione con nuovo decorso del termine (cfr. Cass. n. 19242 del 07/09/2006 e n. 20000 del 14/10/2005).
  2. Con il primo motivo (violazione degli artt. 22 e 23 I. n. 689 del 1981) il ricorrente lamenta che:

avendo il giudice di pace ritenuto rettamene notificato il verbale di contestazione presupposto e quindi non essendo passato a esaminare il merito della contestazione per essere divenuto titolo esecutivo il verbale stesso, la sentenza impugnata sia erronea in quanto facente seguitò a eccezione proposta dalla prefettura solo in secondo grado, senza proporre appello (v. ricorso p. 4);

la sentenza impugnata sia altresì erronea, nella parte in cui, accogliendo detta eccezione, ha dato per scontato che – svolgendo l’opposizione avverso la cartella esattoriale, ove si deduca l’invalidità della notifica del verbale di contestazione, la funzione di recuperare i mezzi di tutela pregiudicati dalla mancata

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