Sanzioni amministrative e colpa, tra articolo 3 e 5 della L.689 del 1981.

0
432

Sanzioni amministrative e colpa, tra articolo 3 e 5 della L.689 del 1981.

Spesso nella fretta di individuare il trasgressore, gli agenti che accertano le violazioni punite con sanzioni amministrative dimenticano il principio di colpevolezza di cui all’art. 3 della L.689/1981.

La Cassazione (Cass. civ. Sez. II Ord., 28/11/2018, n. 30766) ce lo ricorda, in questi giorni, con le seguenti parole: “in tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Di talché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”.

Il caso di specie, che riguarda un contenzioso che ha coinvolto il comune di Padova, è stato esaminato dalla Suprema corte anche in relazione ai seguenti profili specifici: “la L. n. 689 del 1981, art., 6, comma 3 disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. E’ stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell’ente, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l’eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999). E ancora, nella disciplina delle infrazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perchè la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l’eventuale responsabilità solidale della società, a norma della citata L., art. 6 (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989. Sempre con riferimento alla applicabilità della sanzione ai soci di società di persone è stato affermato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6068 del 2018 queste ultime non massimate).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui