Bisogna fermarsi sempre allo stop anche a strada libera

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I giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30993 del 30 novembre 2018   hanno respinto il ricorso di un automobilista la cui autovettura era stata coinvolta in un sinistro. Per la Suprema Corte il segnale di stop va rispettato anche se la via è libera altrimenti si rischia di incorrere nella responsabilità esclusiva del sinistro.

LA VICENDA

Il Tribunale di Nola rigetta la domanda del proprietario di un veicolo, condotto dal figlio, finalizzata ad ottenere dal Comune il risarcimento delle lesioni patite dal conducente e dei danni riportati dall’autovettura esclusivamente dovuti alla collocazione di un segnale di stop in maniera non conforme al codice della strada, circostanza che, a giudizio del richiedente, aveva determinato il violento urto con l’altro veicolo circolante nell’incrocio che aveva effettuato un sorpasso imprudente, invadendo la corsia percorsa dal veicolo del richiedente. In particolare il Tribunale ritenne che l’incidente fosse da attribuire alla guida imprudente del figlio del proprietario del veicolo che circolava a velocità eccessiva attese le condizioni della strada con asfalto bagnato per la pioggia e il mancato rispetto del segnale di stop. La Corte territoriale, alla quale aveva proposto appello l’imputato, lo rigettava evidenziando che lo stesso conducente aveva dichiarato all’organo di polizia intervenuto che nel circolare, giunto all’incrocio non si avvedeva del segnale di stop e frenava bruscamente ma a causa dell’asfalto bagnato oltrepassava l’incrocio causando l’impatto. In base a tali elementi probatori  nessuna responsabilità poteva essere addebitata al conducente del veicolo impattante posto che, come risultante dalla relazione della polizia municipale, il segnale di stop era visibile già a distanza di 15 metri. Anche avverso questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione  per vari motivi.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto ribadiscono che il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio veicolo, quand’anche la strada nella quale intendono confluire sia sgombra da veicoli. Ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da iscriversi sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo casuale. Nel caso de quo la Corte, in corretta applicazione dei su esposti principi ha ritenuto che, sulla base degli stessi, non risultava provata alcuna responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo che aveva impattato risultando infatti accertato, al contrario, che il conducente del veicolo urtato stesse viaggiando a velocità molto elevata e non adeguata alle situazioni del luogo, strada stretta e bagnata posta nel centro cittadino, e che lo stesso non riuscì a frenare in tempo al segnale di stop e tagliò improvvisamente la strada rendendo l’urto inevitabile e violentissimo; inevitabilità logicamente fondata sulla ritenuta congruità della velocità del veicolo impattato. Ergo innanzi al segnale di “stop” i conducenti di autoveicoli hanno sempre l’obbligo di arrestare la marcia, anche quando la strada su cui ci si deve immettere risulta libera.

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