Obbligo di motivare il provvedimento di revisione della patente

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La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l’accadimento del sinistro non possa <<essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988).

Con queste parole, il TAR Toscana, (sentenza n°208 depositata il 3 febbraio 2015) ha annullato l’ennesimo provvedimento di revisione della patente inflitto, con un provvedimento privo di motivazione, da una MCTC Toscana, a carico di un automobilista che aveva provocato un grave incidente stradale sulla A12.

La norma attributiva del potere è abbastanza chiara, per la verità (1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida) ed il tenore della stessa lascerebbe pensare ad un potere amministrativo vincolato, non bisognevole di troppe motivazioni. Tuttavia, i Giudici non la vedono in questi termini e pretendono che l’ufficio ripercorra un giudizio di responsabilità per il conducente, confortato -in istruttoria- dalla consolidata accettazione della responsabilità consistente nell’accettazione del “verbale” che accerti a carico di detto conducente,almeno una violazione.

Non so se sia troppo pignolo il giudice o se sia troppo superficiale l’amministrazione opposta.

Sta di fatto che, sapendo come si è assestata la giurisprudenza sul punto, un piccolo sforzo compilativo e motivazionale merita che si faccia, altrimenti: “addio revisione”.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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