Il Consiglio di Stato sostiene la potestà dei Comuni di Disciplinare gli orari delle attività commerciali ed artigianali.

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Sicuramente di grande interesse è la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, del 07-03-2019, recante n. 1567; tanto con riguardo al contenuto ed all’estensione del potere del Sindaco di disciplinare, con propria ordinanza, gli orari delle attività commerciali.

Il massimo consesso di Giustizia Amministrativa, ribaltando la sentenza del TAR Lazio che aveva dato ragione ai commercianti, ha fissato principi di elevatissimo valore, dal punto di vista degli Enti Locali.

L’ordinanza del Sindaco dii Viterbo, non era certo di natura “contingibile ed urgente”, ma di natura regolatoria ed ordinaria, in quanto “volta a coordinare e riorganizzare (ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 50 D.Lgs. n. 267 del 2000) gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi”.

Ora, posto che la sentenza qui epigrafata non entra nel merito della relazione tra la legislazione di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività ed il potere di cui al comma 7 dell’articolo 50, resta comunque lecito trarre alcune conclusioni:

  1. Si rafforza, nella giurisprudenza amministrativa, l’idea che non è stato sottratto al Sindaco il potere di regolazione degli orari delle attività commerciali o artigianali;
  2. Resta evidente, tuttavia, che questa regolazione debba obbedire ai crismi di una motivazione concretamente aderente alle tensioni effettivamente emergenti dal territorio;
  3. Rimane poi il tema della capacità degli Enti di svolgere scelte orientate secondo diritto, nell’esercizio di questo particolarissimo potere di “ordinanza”.
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