La sospensione dell’attività commerciale, dopo la diffida, per occupazione abusiva di suolo pubblico.

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La sospensione dell’attività commerciale, dopo la diffida, per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Esiste una Legge, in buona parte dimenticata, che disciplina, da molti anni, la rimozione delle occupazioni abusive in materia di Commercio. Tale Legge è la “25/03/1997 n. 77”.

L’articolo 6 (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico) della predetta Legge prescrive che: “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni”.

Sarebbe lecito dubitare del fatto che a norma possa essere ancora in vigore, tenendo conto del fatto che, i riferimenti alla L.426/1971 ed alla L.112/1992, sono ormai diventati del tutto inconferenti.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ci riporta alla memoria questa norma che, a quanto pare, resta comunemente applicabile.

Già il T.A.R. Lazio Roma (Sez. II ter) con sentenza del 20/01/2010, n. 618 stabilì che: “Il disposto normativo di cui all’art. 6, legge n. 77 del 1997, nella parte in cui attribuisce all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa o su area pubblica, ovvero per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il potere di sospendere l’attività per un periodo non superiore a tre giorni in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico, in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, impone alla medesima autorità procedente di inoltrare all’interessato, prima dell’anzidetta sospensione, una diffida. La finalità della menzionata previsione deve rinvenirsi nel conferimento, al titolare dell’autorizzazione, della facoltà di far valere le proprie ragioni e di conformarsi alla ingiunzione dell’amministrazione, al fine di evitare la intimata sospensione. Nella specie è illegittimo, e va pertanto annullato, il provvedimento adottato dal competente ente comunale per avere il medesimo riscontrato, dopo l’intervenuto accertamento di una prima violazione di abusiva occupazione di suolo pubblico, seguita da diffida, una seconda violazione negli stessi termini, in relazione alla quale provvedeva alla sospensione della concessa autorizzazione, questa volta senza la previa diffida prevista ex lege. È illegittimo, e va pertanto annullato, il provvedimento amministrativo a mezzo del quale l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa o su area pubblica, ovvero per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disponga la sospensione della medesima, ex art. 6, legge n. 77 del 1997, per un periodo non superiore a tre giorni in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, qualora adottato dopo un periodo temporale alquanto rilevante. Nella specie, nonostante in punto di fatto non possa negarsi che la condotta abusiva si sia ripetuta nel tempo, di fatto concretandosi la recidiva, l’intervenuta adozione del provvedimento di sospensione dell’attività dopo quasi un anno dall’accertamento in ordine alla sussistenza della condotta in violazione e dopo quasi due anni dal primo accertamento, determina la illegittimità, ed il conseguente annullamento, dell’impugnato provvedimento”.

Più recentemente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) con sentenza n°698 del 8 febbraio 2019 ha sancito che: “la nozione di “recidiva”, desumibile dal diritto penale, presuppone che sia commesso un illecito dopo l’applicazione della sanzione derivante da un illecito precedente, il che si discosta in parte dall’istituto della “reiterazione”, regolato dall’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 (comunque non operante in via generale, ma solo nei casi e nei limiti espressamente previsti da una legge, posto che si tratta di un’aggravante da contemperare con il principio di legalità valido in materia sanzionatoria), in cui una o più violazioni della stessa indole (accertate con unico provvedimento esecutivo) sia(no) commessa(e) nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo; per contro le regole del cumulo, dettate dall’art. 8 della stessa legge n. 689 (operante in via generale, salvo che sia diversamente stabilito), recano la disciplina della sanzione amministrativa nel caso in cui con un’unica condotta siano violate più disposizioni o sia violata più volte una stessa disposizione ovvero nel caso di “continuazione” della condotta illecita; Considerato quindi che la sospensione dell’esercizio ex art. 6 della legge n. 77 del 1997 presuppone l’accertamento di una prima violazione, una conseguente diffida e l’accertamento di una condotta illecita successiva alla diffida; la sospensione non può avere, per legge, una durata superiore a tre giorni ed è stata disciplinata dal Comune di Napoli con una graduale progressione, nell’arco di un anno, della sanzione (ulteriore rispetto a quella prevista in via ordinaria per ciascuna violazione delle regole sulla occupazione del suolo pubblico) quantificata nella misura di un giorno dopo la prima recidiva, due giorni per la seconda e tre giorni per la terza e le successive violazioni. Ritenuto nella specie che: dal quadro normativo sopra delineato, si può ricavare che ciascun provvedimento di sospensione non possa comunque avere una durata superiore a quella stabilita dalla legge (tre giorni) e che esso vada commisurato in base alla progressione prestabilita dal Comune di Napoli e possa essere irrogato allorché si rileva una condotta illecita commessa dopo l’originaria diffida (pertanto l’amministrazione non può superare il limite di legge della sospensione cumulando in un unico provvedimento la sommatoria dei giorni di chiusura correlati a ciascuna violazione singolarmente accertata, fermo restando che la condotta illecita successiva a ciascun provvedimento di sospensione è punibile con una ulteriore sanzione di chiusura nella misura stabilita in via generale ed astratta dal Comune, entro il limite previsto dalla legge), va annullata l’ordinanza impugnata, che dispone la chiusura per otto giorni in quanto due giorni sono conseguenti all’occupazione abusiva rilevata il 4/10/2018, tre giorni per la violazione del 14/11/2018 ed altri tre giorni per la contestazione del 21/11/2018”.

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