Ordinanza di ripristino delle occupazioni stradali abusive e giurisdizione.

0
30

Ordinanza di ripristino delle occupazioni stradali abusive e giurisdizione.

Che strana sentenza quella del T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent. 10-04-2019, n. 63!

In caso è il seguente: un Comune ha ordinato ad un Tizio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 650 cod. pen., “di rimuovere le catene destinate ad impedire il transito sulla strada comunale contraddistinta dalla p.f. (…), nel termine di due giorni dalla notifica del provvedimento”; Il tizio ricorre all’organo regionale di Giustizia Amministrativa.

Il T.R.G.A. rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile, in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 7 luglio 2015, n. 9038; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 8 maggio 2014, n. 295), l’impugnazione di un verbale di accertamento o di altro atto concernente la sanzione per la violazione al codice della strada esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, perché la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale, bensì vincolata, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l’Amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta; tale conclusione riguarda tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, né rileva, in contrario, che essi non siano espressamente indicati tra gli atti impugnabili davanti al giudice ordinario, essendo espressione dello stesso potere che dà luogo alla irrogazione della sanzione, costituendone anzi il presupposto, sicché la giurisdizione non può che appartenere all’unico giudice, quello ordinario.

Il principio è corretto, ma il Comune è stato fortunato in quanto il ricorrente ha “sbagliato la strada e la forma per chiedere tutela”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui