quesito: propaganda elettorale mobile

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Domanda: ho letto diversi articoli, anche sul vostro sito circa le modalità per effettuare la propaganda elettorale, ma non mi è del tutto chiaro se la propaganda elettorale con veicoli è ammessa e se si in quali limiti?

Risposta: la propaganda elettorale è regolamentata dalla legge 04/04/1956 n.212 con successive modifiche ed integrazioni che si sono susseguite negli anni. Effettivamente le modalità di svolgimento della propaganda mobile è poco chiara, in quanto dalla lettura della norma di riferimento l’articolo 6 della citata legge vieta ogni forma di propaganda fissa fuori dagli spazi e qualsiasi forma di propaganda figurativa luminosa  mobile.

Ne consegue che è ammessa la pubblicità non luminosa mobile a mezzo di veicoli. Ma nell’effettuare eventuali controlli oltre alla norma di riferimento specifica sulla  regolamentazione della propaganda elettorale si deve tener conto anche delle norme  sulla circolazione stradale, infatti l’articolo 23 del C.d.S. e l’articolo 57 del reg. di esecuzione del codice,   prevedono norme che regolamentano la pubblicità sui veicoli.

In particolare l’Articolo 23 comma 2 C.d.S prescrive . È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

Inoltre l’Articolo 57[1] reg. esecuzione C.d.s definisce i limiti e le caratteristiche della pubblicità sui veicoli e tale norma è l’unico riferimento per un eventuale controllo nel caso in cui ci accingiamo a controllare un veicolo in periodo elettorale che circoli con l’esposizione di propaganda elettorale non luminosa. Oltre alla conformità delle caratteristiche della propaganda va verificato se il veicolo stazioni in modo continuativo ove la sosta è consentita, nel caso affermativo si può ritenere  violata  la legge 212 del 04/04/1956 in quanto  si configura l’infrazione di propaganda elettorale fissa al di fuori dagli spazi. Nei vari protocolli d’intesa vi sono vari riferimenti   che individuano le modalità di sosta e fermata dei veicoli che effettuano la pubblicità mobile definendole soste tecniche. Negli accordi vengono individuati tempi brevi da 15 minuti ad 1 ora, prendendo spunto dai pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/02/08 n° 16076 e del 29/07/08 n° 62926 che però sono riferiti alla pubblicità commerciale sui veicoli (COSIDDETTE VELE) che prevedono tempi di sosta tollerati più lunghi. Vale anche la pena di ricordare che non devono essere comunque alterate le caratteristiche costruttive dei veicoli, è qualora questo avvenisse si incorrerebbe nell’ infrazione di cui all’articolo 71 e seguenti del C.d.S.

In ultimo va ricordato che vi sono altre tipologie di pubblicità mobili sulle nostre strade come la pubblicità su velocipedi, e degli stessi pedoni (uomini sandwich). Non avendo i velocipedi un’omologazione si deve fare attenzione che eventuali alterazioni per l’apposizione della pubblicità non deve pregiudicarne la sicurezza e le caratteristiche costruttive siano conforme oltre a quando previsto dall’articolo 50[2]   del C.d.S. alla C.d Direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006  recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

[1] Art. 57. – Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).

1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. (1)

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75×35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100×12 cm;

c) che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. (2)

[2] Art. 50. Velocipedi.

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 

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