Scovare le strutture ricettive che non versano la tassa di soggiorno sarà più semplice.. almeno ci speriamo…

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Con l’entrata in vigore dell’articolo 13 quater della legge n. 58 del 29/06/2019 (legge di conversione D.L. 34/2019 pubblicata in gazzetta Ufficiale in pari data,  la disponibilità dei dati delle persone alloggiate inserite ai sensi  dell’articolo 109  del TULPS. Nel sistema SDI consente agli operatori  di Polizia Municipale di effettuare gli opportuni riscontri, al fine di contrastare l’evasione della tassa nel settore turistico, il comma 2 dell’articolo prevede che i  dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla Questura, siano forniti dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno e fissa in 45 giorni il termine entro il quale stabilire i  criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle predette disposizioni in tema di trasmissione e utilizzo dei dati sulle generalità dei soggetti alloggiati.  presso il  Ministero delle Politiche Agricole   sarà istituita una banca dati  obbligatorio per tutte le strutture ricettive e  tutti gli immobili destinati alle locazioni brevi e alle stesse sarà  assegnato  un codice univoco denominato “ Codice identificativo” da utilizzare in ogni comunicazione promozionale dei servizi all’utenza sarà inserito in una banca dati istituita. Il comma 7 dell’articolo 13 quater  prevede che  sia le strutture ricettive, ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, che  mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione il richiamato codice identificativo;  l’eventuale inadempimento   delle disposizioni sulla pubblicazione del codice di cui al comma 7, comporta  l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. La norma è sicuramente utile all’attività di controllo da parte dei comuni.

 La tassa di soggiorno  è stata introdotta con la legge dal federalismo fiscale municipale con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.  La  tassa, detta anche tassa turistica, è  un’imposta comunale  che deve essere pagata per persona per ogni notte che soggiorna  nelle strutture alberghiere, hotel, bed e breakfast, campeggi agriturismo. Il contributo è prelevato direttamente dalla struttura ricettiva che ospita il turista e si paga per ogni giorno in cui si soggiorno e varia da 1 a 5 euro (la tariffa è deliberata da ogni singolo comune) a giorno nelle città dove è stata istituita. I titolari delle strutture ricettive si comportano come agenti contabili di fatto e prelevano la tassa direttamente preso la struttura, versando poi successivamente l’importo ai singoli comuni secondo criteri prestabiliti nei regolamenti comunali.

Sempre più frequente si è verificato l’opportunità di verificare gli esatti adempimenti dei gestori delle strutture che non risultavano in regola con il versamento della tassa di soggiorno, e la polizia Municipale, in prima linea, ha dovuto affrontare il problema delle modalità di controllo alle strutture al fine di verificare il riscosso con quando effettivamente versato. I limiti  nell’attività di accesso alle scritture contabili ( trattasi di materia tributaria), l’orecchio di mercante dell’autorità di P.S. che non forniva i dati (anche aggregati degli alloggiati), ha creato non pochi problemi nell’espletamento dell’attività di riscontro e controllo da parte dei comuni. È  bene rilevare che il mancato versamento della tassa di soggiorno  fa si che il gestore della struttura ricettiva si renda colpevole del reato di cui  all’art. 314 c.p.  (peculato) annoverato tra i reati contro la Pubblica Amministrazione e può essere commesso unicamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (a differenza della fattispecie di appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p. che, analoga nella condotta, può essere commessa da qualunque privato cittadino). Infatti come si diceva pocanzi l’operatore turistico è da considerarsi incaricato di pubblico servizio in quanto incassa il denaro per conto  della P.A. come agente contabile di fatto. Alcuni comuni, nel regolamentare la tassa, hanno previsto  sanzioni amministrative per il mancato versamento nei termini previsti e pertanto prima di  contestare l’illecito penale di cui all’articolo 314 c.p.  bisogna verificare che  non deve trattarsi di un semplice ritardo nel versamento che può comportare l’applicazione di una semplice sanzione amministrativa, , ma si deve verificare se   la  condotta addebitata all’indagato  è di effettiva appropriazione delle  somme riscosse, non trovando in tal caso spazio per l’applicazione di  alcuna sanzione, diretta o indiretta, nella normativa fiscale o amministrativa o nel Regolamento del Comune. Qualora sia applicabile la sanzione amministrativa vale il principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 689/1981,  mentre se verificata l’effettiva appropriazione  i  non si tratterà di concorso apparente di norme e potrà essere autonomamente applicato l’illecito penale.

 La norma dovrebbe comunque agevolare i controlli sia per l’effettivo versamento della tassa, nonchè  il controllo e l’emersione  di strutture ricettive extralberghiere abusive, ma   i continui richiami della normative  a banche date da realizzare decreti ministeriali da emanare  e modalità di trasferimento dei dati da definire  ci fa riflettere…., comunque speriamo di essere sulla buona strada.

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3 Commenti

  1. Buonasera,
    giusto per fare un po’ di chiarezza su quanto affermato nell’articolo:
    1. i dati anagrafici degli alloggiati non confluiscono nella b.d. SDI ma in una separata denominata Alloggiati Web il cui accesso è limitato alla sola Polizia di Stato ed in particolare ad alcuni soggetti appartenenti ad uffici investigativi ed espressamente autorizzati dal Questore;
    2. La norma recentemente introdotta parla chiaramente di dati anonimi (quindi numeri, e non certo generalità) che il ministero potrà diffondere – con procedura ancora tutta da definire – ai soggetti previsti dalla norma stessa. Dati che ovviamente poco potranno dire da soli se non corroborati da altri accertamenti (es. e soprattutto riscontri oggettivi come controlli in loco);
    3. L’Autorità di PS non fa affatto “orecchie da mercante” alle richieste dei Comuni, potendo fornire le generalità degli ospiti – vista la finalità di tale banca dati – solo a fronte di procedimento penale aperto ed espressa delega dell’AG, come ormai chiarito da tempo dallo stesso ministero e dal Garante privacy interpellato espressamente su quesito posto da una Questura che aveva ricevuto una richiesta massiva di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    • 1)circa l’esistenza dell’apposito portale alloggiati web ben venga la precisazione ma è bene ricordare che l’apposito portale istituito con decreto ministeriale del 2013 si interfaccia con il sistema S.D.I. e l’inserimento è comunque regolamentato dall’articolo 109 TULPS
      2) è chiaro che i dati possono essere forniti solo in forma anonima ed aggregati, ma questo sarà utile per un riscontro preliminare che in caso di discordanza tra quanto versato al comune e quando risultante dalle comunicazione potrà dar vita ad un procedimento penale. Circa i riscontri in loco certamente e il modo migliore per l’attività, ma è sicuramente il più dispendioso da un punto di vista di utilizzo delle risorse umane, e quindi avere degli obiettivi che presentano delle patologie sicuramente facilità il compito degli operatori. analisi a parte poi va fatta per gli evasori totali.
      3) proprio per la problematica di cui tu riferisci al punto 3, la normativa può essere interessante, in quanto credo che sia eccessivo aprire un procedimento penale ogni qualvolta vi sia necessità di un riscontro su incongruenze sul pagamento della tassa.

  2. Con riferimento a quanto detto preciso che:

    1) come detto Alloggiati Web è solo interfacciato con lo Sdi ma i dati dei clienti sono appunto in Alloggiat Web e non in Sdi per cui è inutile avere l’accesso allo Sdi pensando con ciò di poter consultare tali dati;

    2) i dati anonimi ed aggregati (immagino che verranno forniti solo numeri di inserimenti giornalieri x ogni struttura) possono non essere “veritieri” da soli per contestazioni valide da parte del Comune.
    Spiego meglio: ad es il dato “permanenza” previsto tra i campi del portale in questione può benissimo non corrispondere con i gg effettivi di alloggio in quanto è il dato (non modificabile) che viene inserito all’atto dell’arrivo. Il cliente potrebbe benissimo decidere di prolungare o di partire prima ma l’esercente non ha modo di variare tale dato.
    Oppure, altro dato che potrebbe far emergere problemi di attendibilità sui numeri dei clienti ai fini della tassa di soggiorno:
    in caso di errore in fase di inserimento delle generalità (es. “Marco” anziché “Mario” oppure data nascita “12.11.1959” anziché “13.11.1959”) l’esercente dopo l’invio non può fare modifiche e quindi può solo fare ex novo altro inserimento di quel soggetto con le esatte generalità. Ciò “falsa” chiaramente i numeri utili per il pagamento della tassa.
    Come vede sono tanti i motivi per cui non si possono usare tali dati da soli se non come base di partenza da integrare obbligatoriamente con altri dati e soprattutto con verifica sul campo.
    Il problema della non divulgabilita’ di tali dati per finalità diverse da ordine e sicurezza pubblica e prevenzione reati è stato già affrontato nelle sedi opportune. Anche il Garante si è espresso sul punto su quesito di una Questura, poi divenuta oggetto di circolare ministeriale a tutte le Questure.

    L’unico modo ad oggi x avere i dati completi degli ospiti inseriti è farlo su specifica delega AG (che sia x violazione art.109 o per peculato o per altra norma).
    Ovviamente anche con tali dati non è detto che si ottenga granché dal momento che la struttura può non aver inserito tutti gli ospiti realmente presenti….

    3) la nuova normativa sarà solo uno strumento in più (ma non da solo) per i Comuni o per l’agenzia delle entrate per accertare eventuali mancati versamenti di tasse ed introiti vari.

    Cordiali saluti
    Roberto

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