Chiarimenti sulla normativa ambientale in materia di sfalci e potature e abbruciamento di rifiuti vegetali e agricoli alla luce della intervenuta modifica normativa in materia – Legge 37/2019.

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La normativa ambientale in materia di sfalci e potature è stata recentemente modificata dall’introduzione della Legge 3 maggio 2019, nr. 37 recante “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.

La norma di questa legge al CAPO VII art. 20 riguarda lo smaltimento degli sfalci e delle potature, ed è finalizzata alla chiusura di una procedura d’inflazione posta in essere dall’Unione Europea.

Tale novella legislativa ha adeguato l’art. 185 del decreto legislativo 152 del 2006 (codice dell’ambiente) al  rispetto del quadro normativo comunitario sui rifiuti.

Il legislatore nazionale, quindi, ha tenuto presente nella riformulazione della norma  le esigenze del mondo agricolo, come richiesto dalla Commissione europea: in particolare esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alla paglia e alle materie fecali contemplate nell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche quel materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali.

Altra novità introdotta dalla norma è l’esclusione degli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane dalla disciplina sui rifiuti.

Come si è riferito in premessa, la norma introdotta ha modificato l’art. 185 del TUA, in quanto tale articolo nella precedente formulazione prevedeva l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti, in generale, gli sfalci e le potature derivanti dalle attività di cui all’art. 184 comma 3 lettera a.

Orbene, a partire dal 26 maggio di quest’anno, gli sfalci e potature  non sono considerarti rifiuti  purché siano derivati dalle normali pratiche colturali legate alle attività agricole forestali, oppure provengono dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, a patto che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura e per la produzione di biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.

Invece, gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi private rientrano sempre nel novero dei rifiuti urbani o speciali, sulla base dell’art. 184 del d. lgs 152 del 2016.

Si riporta di seguito la nuova formulazione del citato art. 185.26

185. Esclusioni dall’ambito di applicazione

  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
  2. a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
  3. b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  4. c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  5. d) i rifiuti radioattivi;
  6. e) i materiali esplosivi in disuso;
  7. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.
    (lettera così sostituita dall’art. 20 della legge n. 37 del 2019)

 

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